mercoledì 24 dicembre 2008
venerdì 19 dicembre 2008
RINVIATE LE RIUNIONI DELLA PRESIDENZA E DEL CONSIGLIO DI CONFCOOPERATIVE PESCARA
martedì 16 dicembre 2008
CONVOCAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE CONFCOOPERATIVE PESCARA
1) Comunicazioni del Presidente
• Situazione a seguito delle elezioni regionali e della crisi nel Comune di Pescara;
• Situazione nella Unione Regionale;
• Conclusione Progetto COPIN e situazione organizzativa dell’Unione;
2) Situazione della Cooperazione Agricola;
3) Presa d’atto dimissioni componente Collegio dei revisori;
4) Varie ed eventuali.
CONVOCAZIONE PRESIDENZA CONFCOOPERATIVE PESCARA
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Preparazione riunione successiva del Consiglio provinciale;
3) Eventuale Ammissione/esclusione/recesso cooperative;
4) Varie ed eventuali.
lunedì 15 dicembre 2008
OLIO DOP - CORSO DEI CUOCHI PRESSO LA COOP. PLENILIA
Il corso prevede l'introduzione del Presidente della Coop. Plenilia Silvestro Palmarini, un'illustrazione dell'olio prodotto sulle colline pescaresi da parte del Presidente del Consorzio Silvano Ferri e l'analisi sensoriale organolettica del Prof. Leonardo Seghetti, con degustazione colclusiva di piatti tipici.
Per informazioni: 328 0958364
mercoledì 10 settembre 2008
Progetti sperimentali di volontariato - bando della legge 266
In allegato la direttiva e il materiale diffuso dal Ministero
bando 266 [Zip - 164 KB]
Programma Obiettivo 2008 "Pari opportunità sul lavoro di cui alla legge 125/91"
Come noto, ogni anno viene formulato un Programma Obiettivo, nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che si intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione.
I progetti vanno presentati dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno.
Ulteriori approfondimenti sono reperibili all’indirizzo internet:
www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreeTematiche/tutela/comitatoNazionaleParita/
martedì 19 agosto 2008
BANDI PSR ABRUZZO 2008
111 – Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione:
112 - InsediamentoGiovaniAgricoltori
113 – Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli
114 – Accreditamento delle strutture erogatrici del Servizio di Consulenza Agricola e Forestale (SCA)
121 – Interventi di ammodernamento nelle aziende agricole
123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
226 - Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi
I bandi saranno pubblicati ufficialmente sul BURA a circa metà settembre
martedì 5 agosto 2008
CCNL cooperazione sociale
Nel merito dell’accordo, che decorre dal 01.01.2006 e scade il 31.12.2009, è particolarmente significativa la risposta all’emergenza salariale anche attraverso il recupero del differenziale tra inflazione reale ed inflazione programmata riferita al biennio 2006-2007, nonché all’erogazione di aumenti salariali computati su riferimenti inflattivi concordati al tavolo di negoziato a valere sul biennio 2008-2009.
L’aumento di 130 euro a regime sul IV livello, sarà erogato in 3 tranche come segue:
· 60 euro dal 01 gennaio.2008
· 40 euro dal 01 gennaio.2009
· 30 euro dal 01 dicembre 2009
Per la parte “arretrati” dall’01.01.2008 al 31.07.2008 l’erogazione avverrà in due tranche una con la retribuzione relativa al mese di settembre e l’altra con la retribuzione relativa al mese di ottobre.
Per quanto riguarda il biennio trascorso, è prevista una unatantum di 200 euro (al lordo dell’I.V.C.) da erogare con la retribuzione relativa al mese di agosto 2008 proporzionalmente al servizio effettivamente prestato nel biennio 2006 -2007.
Per la parte normativa le novità riguardano in particolare il nuovo sistema di classificazione e il riconoscimento del lavoro festivo e domenicale, due aspetti che erano stati “accantonati” nel corso della precedente trattativa.
La nuova classificazione per aree, che decorrerà dall’01.01.2009, prevede 11 posizioni economiche con l’inserimento dell’Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) effettivamente operante in servizi e strutture sociosanitarie.
A decorrere dall’01.12.2009 per ogni ora di lavoro svolta nelle giornate di domenica e nelle festività spetterà una maggiorazione oraria del 15% riferita ai minimi contrattuali conglobati.
Di particolare rilevanza, poi, due aspetti politici. Il primo prevede lo svolgimento, entro il primo semestre del 2009, di un’articolata e approfondita verifica sui seguenti aspetti:
· andamento del settore e prospettive, con particolare riferimento ai rapporti di committenza ed all’effettivo recepimento delle nuove tabelle ministeriali;
· riscontri sulle conseguenze dell’entrata in vigore del nuovo sistema di inquadramento del personale;
· eventuali esigenze e criticità specifiche inerenti le professionalità sanitarie;
· dinamica dell’inflazione.
Il secondo aspetto, riguarda l’impegno a dare avvio, previa presentazione di piattaforma da parte delle OO.SS., alla trattativa per il rinnovo del CCNL, a partire dal primo luglio 2009, allo scopo di perseguire un’adeguata continuità contrattuale, significativa anche per le relazioni con la committenza.
martedì 22 luglio 2008
POLITICHE AGRICOLE
17 luglio: Marino su Libero Mercato «L'internazionalizzazione è il futuro dell'agricoltura. Chi propone i farmers market ha la grave responsabilità di traghettare il comparto verso la catastrofe»
Marino nel suo intervento mette in evidenza come chi proponga la logica del farmers market, di fatto punti a frammentare l'unità del mondo agricolo traghettandolo dritto dritto verso la catastrofe.
La cooperazione invece aggrega, accorcia la filiera e permette anche al più piccolo produttore di conferire il prodotto e trovargli spazio su mercati nazionali e internazionali non altrimenti raggiungibili.
Per dare slancio e linfa alle politiche di internazionalizzazione si rende necessario il recupero dei crediti d'imposta.
Di seguito vi proponiamo alcuni estratti dell'intervento di cui, però, consigliamo la lettura integrale ...«L’imperativo per la sopravvivenza dell’agricoltura italiana è andare a conquistare mercati esteri. L’internazionalizzazione è l’unica strada che possa dare respiro al settore. È un processo che le cooperative italiane stanno già compiendo da anni, con sforzi e sacrifici inimmaginabili attraverso la strada obbligata della crescita dimensionale e dell’aggregazione, della capitalizzazione e della patrimonializzazione. Per dare slancio e continuità a questo percorso obbligato per l’agricoltura italiana è necessario reintrodurre, magari già con la manovra economica all’esame del Parlamento, i crediti d’imposta sull’internazionalizzazione»...«Due i principali elementi di criticità, uno esterno, l’altro interno. L’esterno è rappresentato dall’Europa della tecnocrazia che regolamenta perdendo il contatto con la realtà e lontano dagli interessi degli Stati membri»...«Sul fronte interno, invece, assume sempre più le vesti di assoluta follia chi si ostina a proporre le piccole dimensioni, la logica dei mercati locali, la pratica dei farmers market, insufficienti, inadeguati, capaci di offrire una risposta marginale, del tutto antitetica rispetto a quanto, invece, viene richiesto dal settore.
E non meraviglia che chi propone i farmers market è, al tempo stesso, impegnato nel rompere l’unità del mondo agricolo italiano, come se nella frammentazione si potesse trovare sviluppo, progresso. Chi divide e disgrega, chi propone le piccole dimensioni e il localismo (che di per sé è un valore, ma se incentrato e imperniato asfitticamente su se stesso diventa un non-valore), non opera nell’interesse dell’agricoltura, ma ha la grave responsabilità di traghettare il comparto verso la catastrofe»...«La cooperazione, invece, aggrega le forze, accorcia la filiera, fa rete sul territorio, permettendo anche al piccolo produttore di conferire il suo prodotto che trova poi collocazione su mercati, nazionali e internazionali, non altrimenti raggiungibili»...«L’agricoltura italiana ha futuro solo se spinta e animata da una politica agricola dalla visione globale. Contrasteremo con energia e fermezza coloro che dall’interno e dall’esterno agiscono contro il futuro della nostra agricoltura e continueremo a operare, come abbiamo sempre fatto, nell’interesse dell’agroalimentare made in Italy».
martedì 8 luglio 2008
Provvedimento 19 giugno 2008 - novità in materia di protezione dei dati personali
Con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2008, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato nuove misure di semplificazione degli adempimenti che la disciplina sulla privacy pone a carico dei soggetti che trattano dati personali.
Il provvedimento (con le nuove misure di semplificazione) risponde all’esigenza dei vari operatori (specie delle piccole e medie imprese, dei liberi professionisti e degli artigiani) di agevolare la gestione dei dati trattati per normali finalità amministrative e contabili, soprattutto nei casi in cui non sono trattati dati sensibili e giudiziari (si pensi, ad esempio alle informazioni relative ad altre imprese, alle amministrazioni, ai clienti e fornitori ovvero ai dipendenti).
Vengono individuate modalità per semplificare in modo particolare l’informativa agli interessati ed il consenso (rispettivamente articoli 13 e 23, D.lgs. n. 196/03).
L’Informativa agli interessati
Con specifico riferimento ai dati trattati in base ad obblighi contrattuali, precontrattuali o di legge, per fini esclusivamente amministrativi e contabili (ad esempio per la gestione delle buste paga, della corrispondenza con i clienti e fornitori, dei dati dei dipendenti, dei soggetti esterni di supporto, ecc.) il Garante fornisce indicazioni e suggerimenti per redigere un’informativa snella e unica per il complesso dei trattamenti dei dati personali.
Si può redigere un’informativa breve (un modello è stato predisposto dal Garante ed è riportato nel provvedimento in esame) che può rinviare ad un testo più articolato disponibile su siti internet, reti Intranet, affissioni in locali, bacheche o sportelli per la clientela.
Il Garante si riserva, inoltre, di mettere a disposizione gratuitamente (anche in collaborazione con le CCIA) un kit con tutte le istruzioni e fac-simili per semplificare tutti gli adempimenti.
Il consenso degli interessati
Con riferimento al consenso degli interessati, il Garante indica i casi in cui non deve essere richiesto, ad esempio quando i dati sono trattati per l’adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi esclusivamente per finalità amministrative e contabili, o quando i dati provengono da pubblici registri ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque ovvero sono relativi allo svolgimento di attività economiche o sono trattati da un soggetto pubblico.
Si invita, pertanto, ad un’attenta lettura del provvedimento.
Come più volte evidenziato, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari può avvenire solo previa autorizzazione del Garante (artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 196/03, di seguito Codice privacy).
Il trattamento dei dati sensibili richiede anche il consenso scritto dell’interessato, salvo non ricorra una causa di esclusione ai sensi dell’art. 26, comma 4, del Codice privacy.
Si ricorda che allo scopo di snellire e semplificare gli oneri che incombono su coloro che trattano dati sensibili e giudiziari, già sotto la vigenza della legge n. 675/96, il Garante ha adottato una serie di autorizzazioni generali per categorie di titolari o per specifici trattamenti.
Con provvedimento ad hoc datato 19 giugno u.s., il Garante ha rinnovato le autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari con efficacia dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2009.
I titolari dei trattamenti, che rientrano nell’ambito di applicazione delle predette autorizzazioni, non sono tenuti a presentare una preventiva richiesta di autorizzazione all’Autorità qualora il trattamento che intendono effettuare è conforme alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali.
Le nuove autorizzazioni sono in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, come in passato, sono le seguenti:
· Autorizzazione n. 1/2008 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro;
· Autorizzazione n. 2/2008 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
· Autorizzazione n. 3/2008 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni;
· Autorizzazione n. 4/2008 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti;
· Autorizzazione n. 5/2008 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari;
· Autorizzazione n. 6/2008 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati;
· Autorizzazione n. 7/2008 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.
I sette provvedimenti sopra citati non recano, nel contenuto, significative modifiche rispetto alle precedenti autorizzazioni che sono scadute il 30 giugno 2008. Le modifiche apportate, come di consueto, costituiscono mere integrazioni normative in conformità all’evoluzione legislativa intervenuta nei settori interessati.
Provvedimento 19 giugno 2008
mercoledì 18 giugno 2008
Bando Cultura 2007-2013
Possono presentare progetti le persone giuridiche la cui attività principale riguardi il settore culturale e che abbiano sede legale in uno dei Paesi partecipanti al programma.
Area di intervento I
Possono ottenere finanziamenti i progetti di cooperazione pluriennale, i progetti di cooperazione, i progetti di traduzione letteraria ed i progetti di cooperazione con paesi terzi.
Il progetti pluriennali di cooperazione sono quei progetti che coinvolgono almeno sei operatori culturali di almeno sei Paesi partecipanti al programma (Albania, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, ex Repubblica di Macedonia, Serbia, Turchia) I progetti possono avere natura settoriale o trasversale e devono perseguire un obiettivo generale comune, così come stabilito da un accordo di cooperazione stipulato da tutti i soggetti partecipanti al progetto stesso. I progetti devono durare da tre a cinque anni, prevedere un cofinanziamento nella misura minima del 50% ed un finanziamento comunitario compreso tra € 200.000 e € 500.000.
I progetti di cooperazione devono coinvolgere almeno tre operatori culturali di almeno tre Paesi partecipanti al programma, avere una durata non superiore ai 24 mesi, prevedere un cofinanziamento nella misura minima del 50% ed un finanziamento comunitario compreso tra € 50.000 e € 200.000.
I progetti di traduzione letteraria riguardano la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie da una lingua europea ad un’altra. Essi devono avere durata non superiore ai ventiquattro mesi, essere presentati da case editrici, prevedere un cofinanziamento nella misura minima del 50% e possono ottenere un finanziamento comunitario compreso tra € 2.000 e € 60.000.
I progetti di cooperazione con Paesi terzi sono tesi a favorire scambi culturali tra i Paesi partecipanti al programma ed i Paesi terzi che abbiano concluso con l’UE Accordi di Associazione e Cooperazione contenenti clausole culturali. Il Paese terzo selezionato per il 2008 è il Brasile.
Area di intervento II
Questa linea di intervento copre sino all’80% delle spese operative delle organizzazioni culturali che operano od intendono operare a livello europeo. Sono finanziabili quattro tipologie di organizzazioni: ambasciatori; reti di protezione; festival; strutture di sostegno politico per l’agenda culturale che si sostanzino in piattaforme per il dialogo strutturato o in raggruppamenti per l’analisi politica.
Di seguito si indicano le scadenze (per tutti i bandi fa fede il timbro postale o quello del servizio di corriere espresso):
1° ottobre 2008 – progetti pluriennali di cooperazione e progetti di cooperazione;
1° novembre 2008 – sostegno agli organismi attivi a livello europeo;
1° febbraio 2009 – progetti di traduzione letteraria;
1° maggio 2009 – progetti di cooperazione culturale con Paesi terzi.
I progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri: 1) capacità del progetto di generare valore aggiunto a livello europeo; 2) pertinenza delle attività per gli obiettivi specifici del programma (promuovere la mobilità transnazionale degli operatori culturali; incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali; favorire il dialogo interculturale); 3) capacità di progettazione e realizzazione delle attività con un elevato livello di eccellenza; 4) qualità del partenariato, laddove applicabile; 5) capacità delle azioni di produrre risultati adeguati per il raggiungimento degli obiettivi del programma; 6) capacità di comunicare e promuovere i risultati delle attività; 7) impatto a lungo termine – sostenibilità (non applicabile ai progetti di traduzione); 8) dimensione internazionale della cooperazione nel caso dei progetti di cooperazione culturale con Paesi terzi.
Si informa che Antenna Culturale, il Punto di Contatto Cultura italiano, organizza due seminari informativi sul presente bando, il 23 giugno p.v., a Salerno, ed il 9 luglio p.v., a Firenze. Ulteriori informazioni sulle due iniziative sono consultabili sul sito www.antennaculturale.it, nella sezione “Notizie ed Eventi”.
Si informa, inoltre, che sito internet della Direzione generale dell’Istruzione e della Cultura http://ec.europa.eu/culture/index_htm è disponibile l’elenco dei progetti approvati nel 2006 e nel 2007.
Nelle prossime settimane, sul sito dell’Agenzia esecutiva per l’Educazione, l’Audiovisivo e la Cultura (http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm), che gestisce il programma, saranno disponibili i formulari per la presentazione dei progetti e le date di scadenza per la presentazione degli stessi anche per i prossimi anni, sino al 2013.
lunedì 16 giugno 2008
NEWS LETTER CCI PESCARA
In questo numero:
1) SEMINARIO di aggiornamento della Unione Provinciale" Novità introdotte dal nuovo Testo Unico sulla sicurezza"
2) Avviso FONCOOP Piani formativi aziendali concordati
3) Avviso di finanziamento, relativo all’anno 2008, per progetti a valere sull’articolo 9 della Legge 8 marzo 2000 n. 53
SCARICA LA NEWS LETTER IN FORMATO PDF (0,6 MB) >>>>
CONVOCAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE CONFCOOPERATIVE PESCARA
1) Comunicazioni del Presidente sull’Organizzazione dell’Unione Provinciale
3) Bilancio 2007
4) Varie ed eventuali
CONVOCAZIONE PRESIDENZA PROVINCIALE CONFCOOPERATIVE PESCARA
1) Comunicazioni del Presidente sull’Organizzazione dell’Unione Provinciale
2) Ammissione/esclusione/recesso cooperative
3) Bilancio 2007
4) Varie ed eventuali
lunedì 9 giugno 2008
Servizio Civile: Bando volontari 2008 Regione Abruzzo
Documenti e altre informazioni
venerdì 2 maggio 2008
PROGETTI PER LA CONCILIAZIONE E LA FLESSIBILITA'
martedì 8 aprile 2008
PROVINCIA DI PESCARA - LA CONCILIAZIONE POSSIBILE
LA CONCILIAZIONE POSSIBILE
Seminario sull’utilizzo dei fondi dell’ art.9 L.53/2000, per progetti di conciliazione e flessibilità proposti da aziende, titolari di impresa autonoma e liberi professionisti.
LUNEDI’ 21 APRILE ‘08, ORE 15/18
a SALOTTO ORIENTA
(V.Regina Margherita angolo Piazza Salotto, Pescara)
Il seminario sarà tenuto dalla Dott.ssa Patrizia Di Santo, di Studio Come s.r.l.di Roma, che fornirà anche l’assistenza tecnica per la presentazione dei progetti fino alla prossima scadenza del 10 giugno 2008.
Intervengono :
le Consigliere di parità effettiva e supplente Maristella Lippolis e Felicetta De Gregorio;
l’Assessore provinciale al lavoro Antonio Castricone
Contenuti del seminario
- Politiche della conciliazione vita – lavoro
- L. 53/2000: buone prassi
- art. 9 Legge 53/2000
- azioni ammissibili
- soggetti ammessi a finanziamento
- durata delle azioni
- condizioni di ammissibilità
- modulistica
- predisposizione del piano finanziario
- esercitazione – lavori di gruppo
Ai partecipanti verrà fornita una piccola guida per la progettazione, formulata in base alla normativa, alle linee guida del Ministero e alle faq.
La partecipazione è libera. Si raccomanda la prenotazione inviando una email a:
consiglierapari@provincia.pescara.it o un fax a 085 20552213 (c.a. Dott.ssa Lippolis)
Per informazioni tel. 085 20552228, 085 4215223
lunedì 7 aprile 2008
Proroga termini presentazione istanze POR Abruzzo Ob. 3 2000/2006 - Mis. D1 Progetto Sicurezza
Con Determinazione Dirigenziale DL n.8/33 del 02.04.08 è stato prorogato al 30 aprile 2008 il termine per la presentazione delle istanze da parte di imprese abruzzesi per le attività formative di cui all'Avviso Misura D1 "Sicurezza e Igiene del Lavoro".
Documenti e altre informazioni
martedì 25 marzo 2008
CONVOCAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Sistema di Formazione Permanente "Xformare“;
3) Programma attività Unione Provinciale anno 2008;
4) Varie ed eventuali.
CONVOCAZIONE PRESIDENZA PROVINCIALE
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Esito assemblee provinciali e regionale;
3) Organizzazione attività Unione Provinciale anno 2008;
4) Ammissione/esclusione soci;
5) Comunicazioni Progetto Co.Pin. e Cooperare per l‘Infanzia;
6) Varie ed eventuali.
Servizio Civile in Abruzzo: riapertura termini accreditamento
serviziocivile@regione.abruzzo.it
Sito web Osservatorio Sociale Regionale
Sito web Servizio Civile Nazionale
martedì 18 marzo 2008
Determinazione delle misure di diritto annuale dovuto per l'anno 2008 dalle imprese alle Camere di Commercio
Si evidenzia che il Decreto contiene alcune novità di rilievo per le cooperative: la fine del regime di proroga e la conseguente applicazione piena delle nuove modalità di calcolo del diritto annuale per fasce di fatturato.
Pertanto, a partire dal corrente anno, le cooperative sono tenute a versare un diritto camerale non più in modo omogeneo ed in cifra fissa, ma determinato percentualmente sul fatturato secondo le modalità di calcolo previste all’art. 3 del Decreto.
Tutte le nuove cooperative iscritte nella sezione ordinaria del Registro nel corso del 2008 sono tenute, invece, a versare un diritto camerale secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4.
Si sottolinea, infine, che per ciascuna delle proprie unità locali ogni cooperativa è tenuta a versare un maggior importo secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 4 e dal successivo art. 5.
Il diritto annuale è versato in un’unica soluzione con le modalità previste dal capo terzo del Decreto Legislativo 9 Luglio 1997, n. 241 entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Con l’introduzione della nuova normativa prevista dall’art. 18 della Legge 580/93 - così come modificata dalla Legge 488/99 e dal successivo Decreto Ministeriale 359/2001 - sono state introdotte nuove modalità di calcolo per la determinazione del diritto annuale camerale che le imprese sono tenute a versare. In particolare per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro – e quindi anche per le cooperative - il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell’esercizio dell’anno precedente aliquote per scaglioni di fatturato a partire da una misura fissa per il primo scaglione.
Questa nuova modalità, come noto, non è entrata in vigore fino a tutto l’anno 2007 per effetto di successive proroghe ottenute anche per l’impegno delle Associazioni imprenditoriali - tra cui Confcooperative - teso ad acquisire un impianto più equilibrato degli importi previsti originariamente e che partivano da una misura fissa e da ulteriori aliquote per scaglioni di fatturato ritenute eccessivamente onerose per le imprese.
sabato 15 marzo 2008
Contratti a progetto (CO.CO.PRO.)
Le corrette modalita’ di gestione di un contratto a progetto:
- esistenza di un progetto, programma di lavoro o fase di esso;
- la prestazione resa dal collaboratore deve essere di natura autonoma in quanto finalizzata al raggiungimento di un risultato;
- forma scritta: si sottolinea che in mancanza di contratto scritto l’ispettore è legittimato a considerare il contratto di natura subordinata rinviando alla sede giudiziaria l’eventualità per il datore di lavoro di fornire prova contraria.
Elementi che rendono oggetto di contestazione il contratto a progetto:
- mancanza di forma scritta;
- indicazione dell’attività svolta dal collaboratore non riconducibile ad un progetto: a tal proposito la circolare riporta un elenco di attività indicative, ma non tassative, per le quali è difficilmente dimostrabile l’esistenza del progetto: segretarie, terminaliste, addetti alle pulizie, autisti, autotrasportatori, baristi, camerieri, estetiste, muratori, parrucchieri; a parere di chi scrive nella categoria delle segretarie e terminaliste sono da includere le mansioni d’ufficio in genere svolte da addetti all’help-desk, call center, amministrativi, elaborazione dati;
- esistenza di contratti scritti che prevedono il rinnovo automatico (ad esempio durata annuale con rinnovo di un anno in anno se non intercorre disdetta scritta da una delle parti contraenti).
Proroghe e rinnovi:
La circolare precisa che proroghe e rinnovi in presenza dello stesso contratto possono costituire un significativo elemento per contrassegnare il contratto a progetto come contratto di lavoro subordinato.
A tal proposito è consigliabile utilizzare lo strumento della proroga solo ed esclusivamente nei casi in cui non è stato possibile terminare il progetto iniziale nei tempi stimati per la sopravvenienza di circostanze impreviste e solo per il tempo strettamente necessario; due o più proroghe sono sempre ad alto rischio e, alla luce di questa circolare, da evitare rigorosamente.
A tal proposito si ricorda che dallo scorso gennaio 2007, vige l’obbligo di comunicare al Centro per l’Impiego l’instaurazione dei contratti a progetto e relative proroghe; con questo nuovo adempimento diventa, quindi, molto più facile per gli organi ispettivi monitorare l’utilizzo da parte delle aziende di tali contratti.
Convocato per il 17 marzo 2008 l'Osservatorio Provinciale per il lavoro cooperativo
Legge 17 ottobre 2007 n. 188 - Nuove regole in materia di dimissioni volontarie del lavoratore
La legge però è stata inattiva fino ad oggi perché la sua operatività era strettamente legata ad ulteriori atti amministrativi che dovevano individuare le modalità tecniche-operative per renderla applicabile.
Nelle more è tuttavia doveroso che i datori di lavoro siano informati sulla disciplina entrata in vigore e che di seguito si riassume.
1. tutti i lavoratori di tipo subordinato indipendentemente dalla qualifica, dalla durata, dalla tipologia;
2. tutti i lavoratori autonomi quali:
- cocopro;
- collaborazione occasionale;
- associazione in partecipazione (cc. 2549)
- ai rapporti di contratto d’opera (cc. 2222) quest’ultimo caso non previsto dalla legge, ma introdotto dalla circolare del Ministero ed in fase di contestazione.
Al lavoratore viene consegnata una ricevuta con i dati dichiarati che permette la non contraffabilità. A partire dal rilascio della ricevuta decorre il termine di validità delle dimissioni - 15 giorni -, entro il quale la ricevuta deve essere consegnata al datore di lavoro, pena l’inefficacia delle stesse. Quindi la volontà del lavoratore di recedere dal rapporto in corso viene convalidata, asseverata e resa efficace solo attraverso le procedura descritta.
Sono esclusi dalla normativa:
· i lavoratori marittimi (rapporto di lavoro regolato da leggi speciali);
· gli amministratori di società.
Si ricorda, infine, che la nuova disciplina non si applica agli accordi di risoluzione consensuale bilaterali, che restano disciplinati dalle norme generali in materia di contratti che prevedono la libera manifestazione del consenso, ai casi di recesso unilaterale del lavoratore durante il periodo di prova, ed ai casi di c.d. “dimissioni per giusta causa”, in quanto essi sono assimilati, per quanto riguarda la disciplina, al licenziamento.
LETTERA DEL PRESIDENTE AGLI ASSOCIATI
come tutti sapete il 26 febbraio scorso si è svolta l’Assemblea della nostra Unione provinciale. I lavori, dopo la relazione del sottoscritto, hanno visto un ampio dibattito e quindi la elezione degli organi sociali.
Presidente è stato confermato il sottoscritto, nel Consiglio provinciale sono stati eletti gli amici: Casto Di Bonaventura (Coop. Domus Materna) - Franca Di Giovanni (Coop. Il Gabbiano) - Nevio Di Costanzo (Coop Colimar) - Marina Paolucci (Coop. Solid. e Amb.) - Gabriele Speziale (Coop. Safar) - Antonella Orlando (Coop. Consorservice) - Bledar Kishta (Coop. Biblos) - Silvestro Palmarini (Coop. Plenilia) - Luigi Iachini Belisarii (BCC Abruzzese) - Sandra Eramo (Coop. Il Flauto Magico) - Aida Marino (Coop. Il Germoglio) - Andrea Trancanella (Coop. Dendron) - Annamaria Lanci (Coop. Ledianna) e Franco Ricci (Coop. Bora).
Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti sono stati eletti: Marianna Corvetto (Presidente) - Lucia Granchelli (Componente effettivo) - Annalisa Villanova (Componente effettivo) - Maria Di Giovanni (Componente supplente) - Maida Del Greco (Componente supplente).
Il consiglio ha poi eletto i vice-presidenti, che compongono, insieme con il presidente, la presidenza provinciale: Franca Di Giovanni (vice-presidente e segretario provinciale) - Casto Di Bonaventura (vice-presidente) - Nevio Di Costanzo (vice-presidente) - Marina Paolucci (vice-presidente) - Luigi Iachini Bellisarii (vice-presidente).
Il 7 marzo, poi, anche l’Unione Regionale Abruzzo ha svolto la propria assemblea, rieleggendo i propri organi. Presidente regionale è stata eletta Annamaria Lanci, che peraltro fa parte anche del nostro Consiglio provinciale, vice-presidente è Giampiero Ledda, della Presidenza Regionale fanno parte, oltre a loro, il sottoscritto, Nino Cerasoli, Giuseppe Del Cane e Paolo Grilli. Nel Consiglio Regionale è presente una delegazione dell’Unione di Pescara nelle persone di Franca Di Giovanni, Casto Di Bonaventura e Marina Paolucci.
Tornando alla nostra provincia, nei prossimi giorni sarà convocato il nostro consiglio provinciale, che, per la prima volta sarà convocato presso la sede dell’Unione, le altre, secondo le indicazioni assembleari, itinerante nelle sedi delle cooperative, per la definizione di un piano di lavoro. Alcune idee nel frattempo sono già in campo. Ad esempio si è valutato di continuare alcune delle iniziative attuate con il progetto equal www.impresapescara.coop e, in particolare, la realizzazione di una serie di incontri monotematici da realizzarsi nel tardi pomeriggio, sia su temi di carattere generale che su temi tecnici specifici, con conclusione con un aperitivo. Il primo incontro, con tema di carattere generale, è previsto con il Vescovo di Pescara Tommaso Valentinetti sul tema “Cooperazione e dottrina sociale della Chiesa”.
Un’altra iniziativa già in corso è l’apertura di un blog di informazione e collegamento fra le nostre cooperative. Il blog è già attivo all’indirizzo: http://confcooperativepescara.blogspot.com/
Sul Blog sono già pubblicati i risultati delle assemblee, compresa una documentazione fotografica, lo statuto dell’unione, bandi ed opportunità e altre notizie di interesse.
E’ molto gradita una fattiva collaborazione di tutti, e le idee di tutti, per la migliore riuscita delle iniziative.
Restando a disposizione, fraterni saluti
mercoledì 12 marzo 2008
DECRETI SULL'IMPRESA SOCIALE
I quattro decreti completano le disposizioni della legge n.118 del 13 giugno 2005 ("Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale"), già sviluppata con il decreto legislativo n.155 del 24 marzo 2006, rendendole effettive ed applicabili.
Il pacchetto di provvedimenti concerne nello specifico:
- Decreto interministeriale relativo alla definizione degli atti da depositare e procedure per l'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle Imprese da parte delle organizzazioni che intendano assumere la qualifica di impresa sociale.
- Decreto interministeriale relativo alla definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del 70% nel rapporto tra ricavi prodotti da attività di utilità sociale e ricavi complessivi dell'organizzazione.
- Decreto ministeriale relativo alla previsione di linee guuida relative a forma e contenuto del bilancio sociale previsto come obbligatorio per le imprese sociali dall'art. 10, comma 2 del D.lgs. 155/06.
- Decreto ministeriale relativo alla previsione di linee guida relative a trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda.
IL BILANCIO SOCIALE
Il decreto, forse più atteso, è quello che definisce le linee guida per la redazione del bilancio sociale, prevista come obbligatoria per le imprese sociali dall'art. 10, comma 2 del D.lgs. 155/06. Il bilancio sociale deve contenere le informazioni previste da uno schema predisposto, sentita l'agenzia per le Onlus. In particolare è prevista una introduzione sulla metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale e 5 sezioni contenenti: le informazioni generali sull'ente e sugli amministratori; sulla struttura, il governo e l'amministrazione dell'ente, anche in relazione alla costruzione di una mappa degli stakeolder; sugli obiettivi e le attività posti in essere; sull'esame della situazione finanziaria. E' poi prevista l'interessante possibilità di aggiungere ulteriori informazioni opzionali in relazione a modalità partecipate di redazione del bilancio sociale, che prevedano l'esplicito coivolgimento dei beneficiari diretti e indiretti, quando ciò sia consentito dalla natura delle attività svolte e dalla tipologia dei beneficiari. Il bilancio sociale deve essere approvato dai competenti organi sociali, in base alle previsioni statutarie, congiuntamente al bilancio di esercizio e depositato per via telematica presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione. L'impresa sociale dovrà, inoltre, dare ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione.
SEMINARIO SUL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2008
martedì 11 marzo 2008
BANDO PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEL LAVORO
Termini presentazione delle domande dal 17.03.2008 al 05.04.2008.
Per informazioni rivolgersi alla sede dell'Unione.
Maggiorni informazioni sul sito della Regione Abruzzo CLICCARE QUI >>>>
STATUTO DELLA UNIONE PROVINCIALE CONFCOOPERATIVE PESCARA
TITOLO I
DENOMINAZIONE - FINALITA' – FUNZIONI
ART. 1
L'associazione denominata "Confcooperative - Unione provinciale di Pescara" costituita, ai sensi e per gli effetti (artt. 5 e 6) dello Statuto della Confederazione Cooperative Italiane, associazione nazionale autonoma di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciuta giuridicamente ai sensi dell'art. 5 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577,fra gli enti cooperativi e mutualistici e delle imprese sociali aderenti alla Confederazione medesima e aventi sede legale nell'ambito provinciale.
L'associazione "Confcooperative - Unione provinciale di Pescara" è struttura territoriale della Confederazione e la rappresenta nell'ambito della provincia nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi della Confederazione medesima.
L’associazione non ha scopo di lucro.
La denominazione abbreviata è "Confcooperative Pescara".
ART. 2 - SCOPI
Nell'ambito degli indirizzi e delle direttive della Confederazione e della Unione Regionale, l'associazione si propone:
a) la difesa della cooperazione e delle imprese sociali quali fattori di trasformazione e progresso delle strutture sociali;
b) la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici nella provincia degli enti cooperativi e delle imprese sociali aderenti e dei loro soci;
c) la diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione;
d) la promozione, sul territorio di competenza di nuove iniziative cooperative e di imprese sociali e dello sviluppo degli enti aderenti;
e) l'aggregazione degli enti cooperativi e delle imprese sociali operanti nel territorio di competenza;
f) l'organizzazione, il coordinamento e la disciplina degli enti aderenti;
g) favorire nella provincia lo sviluppo della coscienza solidaristica e dell’imprenditoria sociale, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte alla elevazione morale ed alla formazione associativa;
h) la promozione e l'attuazione dell'assistenza amministrativa, legale, fiscale, finanziaria, sindacale e tecnico-economica agli enti aderenti assicurando il collegamento con gli Organi e gli Uffici dell'Unione Regionale e della Confederazione;
i) l'attuazione di tutte le eventuali funzioni attribuite dalla Confederazione Cooperative Italiane e dalla Unione Regionale;
j) la raccolta di ogni documentazione, l'elaborazione dei dati statistici sulla cooperazione e delle imprese sociali, anche ai fini di interesse generale;
k) la raccolta di ogni documentazione, l'elaborazione dei dati statistici sulla cooperazione, anche ai fini di interesse generale;
l) la stipula di accordi e di contratti collettivi di lavoro integrativi per il territorio di competenza;
m) la designazione, salvo diversa disposizione di legge, agli enti ed autorità provinciali e locali, dei rappresentanti della Confederazione, dandone notizia alla Confederazione stessa ed alla Unione Regionale;
n) la promozione e l'assicurazione della partecipazione degli enti aderenti all'attività della Unione regionale e della Confederazione e la loro rappresentanza nelle assemblee per la elezione degli organi della Unione regionale e della Confederazione;
o) la cessione di pubblicazioni riguardanti i CCNL nonché l’assistenza agli associati in materia di applicazione degli stessi contratti e della legislazione sul lavoro nonché la formazione ai propri associati.
Per il conseguimento delle finalità predette, l'Unione potrà:
· avvalersi degli interventi previsti, nei diversi settori economico-sociali, dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dalle Pubbliche Amministrazioni in genere, nonchè di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;
· stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, società, associazioni, istituti e centri di ricerca.
L'Unione esercita inoltre le funzioni demandatele da leggi, regolamenti ed atti dei poteri pubblici.
TITOLO II - ASSOCIATI
ART. 3 - ADESIONE - EFFETTI ED OBBLIGHI RELATIVI
Gli enti cooperativi e mutualistici e loro consorzi e le imprese sociali, la cui adesione sia stata deliberata ed accolta secondo il disposto dello Statuto confederale, fanno parte ad ogni effetto della Confcooperative -Unione provinciale di Pescara
Può essere consentita, in base a procedure definite in sede di Regolamento confederale, l'adesione di società ordinarie cui partecipino in maggioranza enti cooperativi già aderenti o loro controllate, nonché di società semplici o di fatto, regolate secondo i principi della cooperazione e della mutualità.
Possono essere aggregati alla Confederazione enti ed organismi che esplichino normalmente attività affini a quelle della cooperazione e delle imprese sociali e che, comunque, favoriscano l'incremento di esse.
Gli aggregati partecipano alle riunioni di loro competenza con voto consultivo e possono usufruire dei servizi di assistenza confederale.
Gli enti a carattere nazionale ed interregionale aderiscono direttamente alla Confederazione.
Apposite norme del regolamento confederale precisano i requisiti e le caratteristiche che danno accesso all'adesione, nonchè le procedure per l'accertamento di tali requisiti e caratteristiche e della loro sussistenza, anche mediante la revisione ed il monitoraggio di cui allo Statuto ed al Regolamento confederale.
A tal fine gli enti aderenti sono sottoposti alla revisione ordinaria di norma entro un anno dalla data di adesione.
L'adesione si intende perfezionata solo con l'avvenuta immatricolazione da parte della Confederazione.
Gli enti di cui sopra godono del diritto di partecipazione nelle fasi assembleari di pari livello, secondo le norme del presente Statuto.
Quando per la particolare natura dell'ente richiedente o per i vincoli che afferiscono alla sua attività non ricorrano i presupposti dell'adesione come sopra prevista, potrà farsi luogo all'ammissione dello stesso, secondo l'apprezzamento e le modalità all'uopo enunciati dal Consiglio di presidenza confederale.
L'adesione alla Confederazione comporta, ad ogni effetto, l'inserimento dell'ente in tutti gli organismi settoriali, territoriali e in tutte le altre strutture, a tutti i livelli, nelle quali si articola la Confederazione.
Gli enti a carattere misto sono assegnati alla Federazione nazionale del settore inerente la loro attività prevalente.
Agli enti aderenti incombono i seguenti obblighi, anche se per le adesioni già in atto l'osservanza di essi non sia stata espressamente contemplata nelle deliberazioni relative:
a) osservare il presente Statuto, lo Statuto confederale, gli Statuti delle Federazioni nazionali e della Unione regionale e rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi collegiali;
b) uniformarsi alla disciplina, anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi, derivante dalle disposizioni emanate dalla Confederazione, dalle Federazioni nazionali e dalle Unioni territoriali;
c) versare i contributi stabiliti dagli organi competenti della Confederazione e delle Unioni territoriali, nonché quelli obbligatori per legge o per regolamento governativo;
d) abbonarsi a "Italia Cooperativa";
e) comunicare all'Unione provinciale gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, alle quali un rappresentante dell'Unione ha diritto di partecipare;
f) ricevere la revisione e il monitoraggio previsti Statuto confederale;
g) ricevere le ispezioni ordinarie che la Confederazione è chiamata ad eseguire, in virtù del riconoscimento conseguito ai sensi del DLCPS 14-12-1947, n. 1577 e sue successive modifiche.
ART. 4 - RECESSO ED ESCLUSIONE
Il recesso è regolato dall'art. 24 del Codice civile ed è produttivo di effetti nei riguardi dell'intera Organizzazione confederale.
Equivale a dichiarazione di recesso la deliberazione successiva con la quale si aderisce ad altra organizzazione nazionale giuridicamente riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo.
Della dichiarazione di recesso prende atto la Confederazione e ne dà comunicazione a tutte le strutture territoriali e settoriali interessate
L'esclusione è disposta nei confronti degli enti aderenti che non ottemperino agli obblighi statutari ovvero turbino la compagine sociale, ovvero non siano in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui allo Statuto ed ai Regolamenti confederali o comunque arrechino, con la loro condotta, pregiudizio morale o materiale all'organizzazione confederale centrale o periferica.
La deliberazione di esclusione spetta agli organi dell’Unione territoriale della provincia in cui ha sede legale l’ente. Essa è sottoposta alla moratoria prevista dal Regolamento confederale per consentire un eventuale intervento dell'istanza di livello immediatamente superiore a quella che ha adottato la deliberazione.
Trascorso il termine di moratoria di cui al comma precedente, avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri della Confederazione.
L'esclusione è produttiva di effetti nei riguardi dell'intera organizzazione.
TITOLO III - ORGANISMI PROVINCIALI
ART. 5 - ORGANI
Sono Organi dell'Unione:
· l'Assemblea provinciale;
· il Consiglio provinciale;
· il Consiglio di Presidenza;
· il Presidente;
· il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 6 - ASSEMBLEA PROVINCIALE
COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE
L'Assemblea Provinciale è costituita dagli enti aderenti ed in regola con il versamento dei contributi associativi. Per la partecipazione all'Assemblea e per l'elezione degli organi si applicano le norme regolamentari previste dallo Statuto confederale.
L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio provinciale, in via ordinaria, ogni 4 anni con i compiti di cui al successivo articolo 7 del presente Statuto e deve tenersi nel trimestre precedente l'Assemblea nazionale che provvede alla elezione degli organi confederali secondo quanto previsto dalle norme contenute nello Statuto confederale.
L'Assemblea può essere convocata annualmente con i compiti di cui alle lettere b) e c) del successivo articolo 7 e in via straordinaria, quando il Consiglio provinciale ne ravvisi l'utilità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli enti aderenti.
Qualora si dovesse procedere nel corso del mandato alla elezione del Consiglio provinciale, questo verrà eletto con le norme applicate nella precedente Assemblea nazionale e avrà durata fino alla scadenza originariamente prevista per il precedente Consiglio e, comunque, coincidente con il trimestre antecedente l'Assemblea nazionale.
I temi, gli argomenti e le relative modalità di preparazione e svolgimento dell'Assemblea sono fissati dal Consiglio provinciale con regolamento che, nel caso di cui al secondo comma del presente articolo, prevede anche un'apposita Commissione dell'Assemblea, di cui determina composizione e attribuzioni nonchè le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature a Presidente.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente le proposizioni del Consiglio provinciale e l'o.d.g. dei lavori, è trasmesso a tutti gli enti aderenti almeno 30 giorni prima dalla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea quando l'o.d.g. prevede l'elezione delle cariche sociali. Negli altri casi l'avviso è trasmesso almeno 15 giorni prima dalla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea.
L'Assemblea provinciale nomina l'ufficio di Presidenza, i Segretari, i Questori e la Commissione per la verifica dei poteri, quando essa ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi provinciali. Negli altri casi è presieduta dal Presidente dell'Unione provinciale.
In via ordinaria le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale e per scrutinio segreto quando almeno un quinto dei partecipanti ne faccia richiesta.
Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, qualora non siano delegati, i componenti del Consiglio provinciale, del Consiglio di Presidenza, del Collegio dei Revisori dei Conti. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto qualora non siano delegati, gli ex Presidenti della Unione provinciale.
ART. 7 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE
Nel quadro degli indirizzi generali della Confederazione, l'Assemblea provinciale:
· Formula il programma dell'attività ed elegge ogni quattro anni il Presidente della Unione provinciale ed i membri del Consiglio provinciale, del Collegio dei Revisori dei Conti.
· Esamina, se convocata negli altri anni, temi di particolare rilevanza per la politica cooperativa e delle imprese sociali, il rapporto sullo stato dell'organizzazione territoriale e lo stato di attuazione del programma.
· Approva proposte nei confronti delle istituzioni pubbliche.
Le deliberazioni programmatiche dell'Assemblea sono espresse in mozioni riguardanti argomenti generali o particolari.
L'Assemblea inoltre può trattare altri argomenti attinenti alla cooperazione e delle imprese sociali qualora lo richieda almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto.
Compete all'Assemblea deliberare sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio provinciale. Tali modifiche possono altresì essere proposte da almeno un terzo dei partecipanti all'Assemblea. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie devono riportare il voto favorevole di almeno due terzi dei voti.
ART. 8 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente dell'Unione provinciale, da n. 11 a 21 membri eletti fra i delegati all'Assemblea in seduta plenaria, col sistema maggioritario e voto limitato a due terzi, in rappresentanza degli enti operanti nei diversi settori corrispondenti alle Federazioni nazionali.
I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, fatta eccezione per quanto previsto al precedente comma 4 dell'art. 6.
I componenti del Consiglio che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.
Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel Consiglio tra i membri eletti dall'Assemblea ai sensi del precedente primo comma del presente articolo, si provvede mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso che dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni.
I Consiglieri cooptati durano in carica fino alla successiva Assemblea per il rinnovo degli Organi.
Assistono alle riunioni del Consiglio provinciale i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonchè i componenti del Consiglio di Presidenza che non ne facciano parte ad altro titolo.
ART. 9 - COMPITI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Il Consiglio provinciale, in esecuzione delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività operativa della Unione provinciale, fissandone gli orientamenti politico-organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione, elegge le cariche sociali, imprime stimoli e dà indicazioni unitarie alle articolazioni in cui si esprime l'intera organizzazione territoriale.
In particolare, il Consiglio provinciale:
a) elegge uno o più Vicepresidenti e da tre a cinque membri che compongono il Consiglio di presidenza, dei quali almeno due terzi tra i propri componenti in rappresentanza degli enti operanti nei diversi settori corrispondenti alle Federazioni nazionali;
b) approva il Regolamento di attuazione del presente Statuto;
c) approva i regolamenti dei settori provinciali di cui al successivo art. 17;
d) delibera sulla convocazione dell'Assemblea, ne fissa i temi, approva il regolamento dell'Assemblea e nomina la Commissione dell'Assemblea;
e) elegge i delegati all'Assemblea nazionale e regionale per il rinnovo delle rispettive cariche, secondo le modalità previste dagli statuti e dai regolamenti vigenti;
f) determina i mezzi di finanziamento della Unione provinciale, nel rispetto delle decisioni confederali e della Unione regionale in materia, e la misura dei contributi dovuti alla Unione stessa dagli enti aderenti;
g) approva il bilancio preventivo e consuntivo della Unione;
h) delibera sulla costituzione di commissioni consultive fissandone criteri di composizione, attribuzione e durata;
i) delibera sull'effettuazione di conferenze organizzative territoriali, fissandone i temi;
j) elegge il Presidente con la maggioranza dei componenti nel caso in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quadriennale. Il Presidente eletto dal Consiglio provinciale dura in carica fino al termine del quadriennio in corso;
k) rassegna all'Assemblea le modifiche allo Statuto dell'Unione da esso formulate o ad esso sottoposte;
l) esercita le funzioni ad esso specificamente demandate dall'Assemblea;
m) delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente Statuto, provvedendo in particolare alla risoluzione o superamento di tutti gli eventuali contrasti che dovessero insorgere tra le varie strutture e organi dell'Unione ad esclusione di quelle di competenza del Collegio dei Probiviri della Confcooperative.
n) nomina il Segretario generale, se proposto dal Presidente.
ART. 10 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE
Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente anche a richiesta di almeno 1/3 dei componenti.
Esso si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi, o quando il Presidente lo ritenga necessario; le sue adunanze sono valide in prima convocazione quando interviene la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione può avvenire anche lo stesso giorno, ma non prima di 1 ora dall'orario fissato per la prima convocazione, e le adunanze sono valide con la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti.
ART. 11 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Il Consiglio di presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da un numero di membri eletti dal Consiglio provinciale così che il numero totale sia pari a 5 componenti, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lett. a) del presente Statuto. Essi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio è convocato dal Presidente, con la frequenza ritenuta necessaria.
Le sue riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno suoi componenti. Trascorsa 1 ora dall'orario fissato essa si intenderà riunita in seconda convocazione. In tal caso essa è valida con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
Assiste alle riunioni del Consiglio il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
I componenti che non partecipano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio di presidenza decadono automaticamente dalla carica.
Alle vacanze che, per qualsiasi motivo si verificassero tra i membri del Consiglio di presidenza, si provvede mediante sostituzione da parte del Consiglio provinciale.
ART. 12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Spetta al Consiglio di presidenza:
a) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo della Unione da sottoporre all'approvazione del Consiglio provinciale;
b) assumere o licenziare personale; approvare contratti di locazione o di servizi; deliberare l'acquisto di beni mobili;
c) assumere e nominare il Direttore su proposta del Presidente;
d) deliberare sull'ammissione di Enti che chiedono di aderire nonché sull’esclusione nel quadro delle norme statutarie e regolamentari della Confederazione;
e) proporre al Consiglio provinciale l'ammontare dei contributi associativi anche in relazione ai servizi agli aderenti;
f) nominare rappresentanti a convegni, congressi, commissioni, ecc.;
g) adempiere a tutte le altre funzioni ordinarie e straordinarie che non siano di competenza del consiglio provinciale;
h) con motivazioni di urgenza assumere delibere di competenza del Consiglio provinciale, sottoponendole a ratifica alla prima riunione successiva dello stesso;
i) proporre al Consiglio provinciale eventuali regolamenti interni.
ART. 13 - IL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l'Unione, ha la firma sociale, presiede il Consiglio provinciale, il Consiglio di presidenza.
Spetta al Presidente:
a) attuare le direttive fissate dagli organi collegiali dell'Unione;
b) curare i rapporti dell'Unione con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni sindacali, professionali e cooperative, nonché tutti gli altri rapporti con l'esterno;
c) convocare, su delibera del Consiglio provinciale, l'Assemblea, nonché i Convegni provinciali, predisponendone l'ordine del giorno e il tema;
d) esercitare tutte le altre funzioni demandategli dagli organi dell'Unione;
e) adottare provvedimenti, in caso di motivata urgenza, di competenza del Consiglio di presidenza salvo successiva ratifica dello stesso alla sua prima riunione;
f) delegare parte dei suoi poteri o delle sue funzioni a uno o più Vice presidenti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice presidente da lui designato come vicario o in carenza di tale designazione dal Vice presidente anziano.
ART. 14 - SEGRETARIO GENERALE
Il Presidente può proporre al Consiglio provinciale la nomina del Segretario generale, anche in persona diversa dai suoi componenti.
Il Segretario generale, nei limiti dei poteri conferiti, rappresenta la Confcooperative Pescara a tutti gli effetti di legge ed esplica con continuità di impegno le funzioni che gli vengono attribuite dal Consiglio provinciale.
In particolare il Segretario generale attende al coordinamento della struttura unionale, partecipa alle riunioni del Consiglio di presidenza ed ha voto consultivo nel Consiglio provinciale e nel Consiglio di presidenza, a meno che non ne faccia parte ad altro titolo come componente.
ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Revisori effettivi e due supplenti eletti, anche al di fuori dei suoi componenti, dall'Assemblea provinciale alla quale spetta altresì la nomina del Presidente del Collegio.
Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti vigilare sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dell'Unione nonché assistere alle riunioni del Consiglio Provinciale. Il Presidente del Collegio assiste alle riunioni del Consiglio di presidenza.
In caso di carenza dell'organo, il Consiglio provinciale provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea.
ART. 16 - IL DIRETTORE
La Direzione degli uffici dell'Unione è affidata ad un Direttore al quale spetta collaborare con il Presidente dare esecuzione a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio provinciale e del Consiglio di presidenza, coordinare l'assistenza agli associati, proporre l'assunzione del personale necessario, dirigendo complessivamente l'attività degli uffici dell'Unione.
ART. 17 - SETTORI PROVINCIALI
In seno all'Unione Provinciale, le aderenti appartenenti alle diverse categorie possono raggrupparsi in "Settori" possibilmente corrispondenti alle Federazioni nazionali della Confederazione.
I settori hanno il compito di trattare i problemi tecnici ed economici della categoria, di prospettarli ed esporne la soluzione agli organi dell'Unione Provinciale e alla Federazione regionale.
L'organizzazione e l'attività dei comitati di settore sono ordinati da un regolamento che risponda ai principi generali del presente Statuto e dello statuto delle corrispondenti Federazioni nazionali e regionali e deve essere approvato dal Consiglio provinciale.
TITOLO IV
ART. 18 - PATRIMONIO E GESTIONE
L'Unione gode di autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale, nei limiti compatibili con le direttive generali, ed è sottoposta al controllo della Confederazione e dell'Unione regionale se appositamente delegata.
Delle obbligazioni contratte dalla Unione risponde l'Unione medesima con il proprio patrimonio e le persone che hanno contratto le obbligazioni in nome e per conto della Unione.
Il patrimonio dell'Unione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà per acquisto o per atti di liberalità, o per qualsiasi altro titolo.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell’associazione.
La quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Sono entrate ordinarie:
· i contributi degli aderenti;
· le somme pervenute per qualsiasi titolo per atti di liberalità di associate, Enti, Associazioni, persone fisiche, ecc.
L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio di presidenza - corredati della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti -, secondo uno schema tipo proposto dalla Confederazione, dovranno essere sottoposti alla approvazione del Consiglio provinciale rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e entro la fine dell'anno che precede quello di riferimento.
In caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, nominerà uno o più liquidatori.
Nel caso di scioglimento il patrimonio netto sarà devoluto alla Confcooperative o ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione consentita dalla legislazione vigente.
Art. 19 - CONSIGLIERI ONORARI
Il consiglio provinciale può nominare dei consiglieri onorari fra personalità che in ambito sociale, politico, ecclesiale, ecc. si siano dimostrate particolarmente sensibili ai temi della cooperazione. Tali consiglieri possono essere invitati alle riunioni del Consiglio provinciale e della Presidenza Provinciale senza diritto di voto.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 20 - INCOMPATIBILITA'
Al fine di preservare l'autonomia dell'Unione e di assicurare l'adeguato funzionamento degli organi sociali, si applicano agli organi della Unione le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dallo Statuto confederale e dal Regolamento di attuazione.
ART. 21 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti, o comunque connesse e pertinenti al rapporto associativo sono deferite, per patto espresso alla competenza del Collegio dei Probiviri della Confederazione Cooperative Italiane.
L'atto introduttivo va notificato con raccomandata A.R. entro gg. 30 dall'atto o fatto impugnato, alla Confederazione, all'Unione Regionale e all'Unione Provinciale.
ART. 22
Il presente Statuto acquisisce validità ed efficacia dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi della Confcooperative.
Il Consiglio provinciale è autorizzato ad apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che il Consiglio Nazionale della Confederazione Cooperative Italiane ritenesse opportuno e necessario suggerire.
ART. 23 - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme dello statuto della Confederazione Cooperative Italiane.