mercoledì 22 luglio 2009

Imprese e incentivi: aiuti de minimis, sale l'appeal: Dalle zone franche al Fondo Kyoto: gli effetti del dpcm del 3 giugno 2009 sulle agevolazioni

zone franche La soglia a 500 mila euro rende più allettanti gli incentivi

Agevolazioni per le imprese nelle Zone franche urbane, finanziamenti agevolati a favore di imprese che effettuano investimenti per la tutela ambientale (Fondo Kyoto) e contributi per l'assunzione di personale qualificato di ricerca. Sono queste alcune delle agevolazioni soggette al regime de minimis, ora divenute più appetibili grazie all'innalzamento da 200mila a 500 mila euro della soglia de minimis per il triennio che va dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

Agevolazioni nazionali soggette al regime de minimis:

  • Benefici fiscali per le piccole e micro imprese ubicate nelle Zone Franche Urbane, ma solo per quelle ivi insediate prima del 1° gennaio 2008.
  • Finanziamenti a tasso agevolato fino al 70% alle imprese per interventi relativi a fonti rinnovabili, risparmio energetico (Fondo Kyoto)
  • Contributo di euro 25.882,84 per ogni assunzione di personale qualificato di ricerca, con contratto di durata almeno biennale.
Innalzamento soglia massima degli aiuti de minimis

Il limite di aiuti «de minimis» è stato elevato da 200 mila euro (100 mila euro per il settore dei trasporti) a 500 mila euro, per il triennio che va dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Precedentemente il tetto massimo era già stato incrementato da 100 mila euro a 200 mila euro in un triennio, ad eccezione delle imprese attive nel settore dei trasporti, per le quali il tetto era rimasto invariato a 100 mila euro.

L'importo dell'aiuto, nel limite massimo di 500 mila euro, precisa il dpcm del 3 giugno 2009 (pubblicato nella G.U. del 9 giugno), dovrà essere calcolato al lordo delle imposte dovute.

Saranno escluse dalla concessione degli aiuti de minimis tutte quelle imprese che siano definibili in difficoltà alla data del 1° luglio 2008, in base agli orientamenti comunitari vigenti in materia. (vedi specchietto).

Il dpcm del 3 giugno precisa inoltre che non possono essere concessi aiuti in de minimis alle imprese che operano nel settore della pesca, della produzione primaria di prodotti agricoli. Sono inoltre escluse le imprese della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, limitatamente alle ipotesi in cui: l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; oppure nel caso in cui l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Gli aiuti de minimis, infine, non possono essere concessi quando consistono in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

Benefici fiscali nelle Zone franche Urbane

Potranno accedere ai benefici fiscali, nel rispetto del regime de minimis le piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività all'interno delle Zone franche urbane prima del 1° gennaio 2008.

Non saranno invece soggette al regolamento de minimis le agevolazioni concesse alle piccole e microimprese che iniziano l'attività nelle Zone franche urbane tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012. Ma quali sono i benefici fiscali previsti?

1. L'esenzione sull'Ires.
Le imprese potranno ottenere un'esenzione dalle imposte sui redditi (Ires) per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione sarà limitata come segue: per i primi cinque al 60%, per il sesto e settimo al 40% e per l'ottavo e nono al 20%. L'esenzione sull'Ires spetterà fino a concorrenza dell'importo di 100 mila euro del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al primo gennaio 2009 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5 mila, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana.

2. L'esenzione su Irap e Ici.
Oltre alle imposte sui redditi, l'agevolazione riguarda anche Irap e Ici. L'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive spetterà per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300 mila, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta. L'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, sarà valida per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche.

3. L'esonero dal versamento dei contributi.
L'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente spetterà per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione che sarà definito con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. Inoltre dovrà essere rispettata la condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero sarà limitato come segue: per i primi cinque al 60%, per il sesto e settimo al 40% e per l'ottavo e nono al 20%. L'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Per la definizione delle procedure di accesso alle agevolazioni delle Zone franche urbane si attendono i decreti attuativi.

DDL Sviluppo: cosa cambia per le cooperative

AQUA%20ICONS%20FOLDER%20DOCUMENTS Le "disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" investono notevolmente alcune procedure relative alle cooperative e ai consorzi agrari.

L'impatto su prassi da tempo consolidate nelle cooperative è importante e lo si intuisce subito dal primo comma dell'art. 10 del Ddl: tali società non sono tutte quelle "a capitale variabile con scopo mutualistico" (art. 2511 C.c.), ma, per fregiarsi della qualifica, devono essere iscritte nell'albo delle cooperative citato dall'art. 2512 e costituito a seguito della previsione dell'art. 223-sexiesdecies (che prevede una particolare sezione anche per le cooperative "diverse da quelle a mutualità prevalente").

In tal modo l'articolo del codice civile con cui inizia la trattazione del settore viene considerevolmente "rimpolpato".

Salvo che l'iscrizione ora è automatica, per le nuove costituite, in quanto, la presentazione della comunicazione unica per la nascita di un'impresa - e le cooperative sono tali - determina automaticamente anche l'iscrizione nell'Albo.

Anzi, sarà l'ufficio del registro delle imprese ad assolvere al vincolo di trasmettere tempestivamente detta comunicazione unica, ma anche di fare da trait d'union della notizia della cancellazione dal registro della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra società (praticamente trattasi di "trasformazione eterogenea").

Ciò ai fini della cancellazione dall'Albo.

Ma tali società mutualistiche non sono del tutto sgravate dagli obblighi periodici: infatti sono tenute a comunicare ogni anno "le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo", sempre mediante gli strumenti informatici già previsti nel succitato articolo delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Se, tuttavia, prima le cooperative erano tenute ad inviare i bilanci, bisogna ora intendersi per cosa si intende per notizie di bilancio.

In quanto la norma fa riferimento ai criteri per la definizione della prevalenza, praticamente basati sui confronti di costi e ricavi (vedasi art. 2513 C.c.) si potrebbe presumere che gli amministratori e i sindaci dovranno attestare il mantenimento o la negazione dei parametri che consentono la qualifica della "prevalenza".

Qualora, poi, la cooperativa non possa più esibire la qualifica di "a mutualità prevalente", in quanto ha sforato i succitati parametri di bilancio di cui all'art. 2513 C.c., in tal caso l'obbligo a) di sentire il parere del revisore esterno (ove presente) e b) degli amministratori di redigere un apposito bilancio - valutato senza rilievi da parte di una società di revisione - da notificare entro 60 giorni al M.a.p. per soppesare esattamente la consistenza dell'attivo patrimoniale da destinare alle riserve indivisibili viene a cadere, a meno che la cooperativa non abbia provveduto a:

1) cancellare dal proprio statuto i tre divieti e l'obbligo previsti dall'art. 2514 C.c., che individua i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente;

2) emettere strumenti finanziari.

Se perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente la società dovrà comunicarlo sollecitamente con i sunnominati strumenti informatici.

Alla stessa procedura dovrà attenersi la società qualora, nell'anno successivo alla perdita della qualifica, riesca a rientrare nei parametri vincolanti per la definizione della prevalenza.

In tali casi l'amministrazione, che gestisce l'Albo, provvederà alle modifiche del caso (spostamento della sezione, da quella a mutualità prevalente all'altra e viceversa).

Se le cooperative non assolveranno alla precedente citata comunicazione "semplificata" e a quest'ultima incorreranno nella sanzione amministrativa di "sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali".

Penso che il passaggio meriti quantomeno un'esplicitazione! Il Ddl prevede poi che le società cooperative a mutualità prevalente non sono più tenute ad indicare negli atti e nella corrispondenza la loro iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo.

Questa previgente comunicazione aveva lo scopo di avvisare i terzi in rapporti con una cooperativa della sua situazione sotto questo profilo; ora la notizia viene cancellata.

Nelle norme volte a regolare e sveltire la liquidazione coatta amministrativa viene inserita la regola che la vidimazione preventiva del registro (tenuto dal curatore) di cui all'art. 38 della "legge fallimentare" venga effettuata in forma semplificata dalla Cciaa competente per territorio.

venerdì 17 luglio 2009

Convocazione Consiglio Provinciale

    kate E’ convocato per il giorno 21 luglio alle ore 18,30, presso la sede di Confcooperative Pescara, via Lago di Como, 6 – S. Teresa di Spoltore, il Consiglio dell’Unione Provinciale Confcooperative Pescara per discutere e deliberare sul Seguente

    Ordine del giorno

  1. Bilancio 2008
  2. Rapporto con le nuove amministrazioni del Comune e della Provincia di Pescara: proposte operative per i diversi settori
  3. Comunicazione opportunità e problematiche (accreditamento Servizio Civile, nuove convenzioni Unione Regionale, sicurezza, etc.)
  4. Rapporti con le altre centrali cooperative
  5. varie ed eventuali.

giovedì 16 luglio 2009

Convocazione Presidenza Confcooperative Pescara

reminders Il giorno 21 luglio 2009 alle ore 18.00 presso la sede di Confcooperative Pescara, a Spoltore via Lago di Como, 6 è convocato Il Consiglio di Presidenza dell’Unione Provinciale di Pescara per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Bilancio 2008

2) Preparazione incontro del Consiglio Provinciale;

3) Varie ed eventuali.