sabato 15 marzo 2008

Contratti a progetto (CO.CO.PRO.)

Con Circolare n° 4 del 29 gennaio 2008 il Ministero del Lavoro ha fornito le linee guida agli ispettori per la corretta valutazioni di tali contratti atipici, ed in particolar modo per la verifica dei contratti di lavoro a progetto e previsamente:

Le corrette modalita’ di gestione di un contratto a progetto:
- esistenza di un progetto, programma di lavoro o fase di esso;
- la prestazione resa dal collaboratore deve essere di natura autonoma in quanto finalizzata al raggiungimento di un risultato;
- forma scritta: si sottolinea che in mancanza di contratto scritto l’ispettore è legittimato a considerare il contratto di natura subordinata rinviando alla sede giudiziaria l’eventualità per il datore di lavoro di fornire prova contraria.

Elementi che rendono oggetto di contestazione il contratto a progetto:
- mancanza di forma scritta;
- indicazione dell’attività svolta dal collaboratore non riconducibile ad un progetto: a tal proposito la circolare riporta un elenco di attività indicative, ma non tassative, per le quali è difficilmente dimostrabile l’esistenza del progetto: segretarie, terminaliste, addetti alle pulizie, autisti, autotrasportatori, baristi, camerieri, estetiste, muratori, parrucchieri; a parere di chi scrive nella categoria delle segretarie e terminaliste sono da includere le mansioni d’ufficio in genere svolte da addetti all’help-desk, call center, amministrativi, elaborazione dati;
- esistenza di contratti scritti che prevedono il rinnovo automatico (ad esempio durata annuale con rinnovo di un anno in anno se non intercorre disdetta scritta da una delle parti contraenti).

Proroghe e rinnovi:
La circolare precisa che proroghe e rinnovi in presenza dello stesso contratto possono costituire un significativo elemento per contrassegnare il contratto a progetto come contratto di lavoro subordinato.
A tal proposito è consigliabile utilizzare lo strumento della proroga solo ed esclusivamente nei casi in cui non è stato possibile terminare il progetto iniziale nei tempi stimati per la sopravvenienza di circostanze impreviste e solo per il tempo strettamente necessario; due o più proroghe sono sempre ad alto rischio e, alla luce di questa circolare, da evitare rigorosamente.

A tal proposito si ricorda che dallo scorso gennaio 2007, vige l’obbligo di comunicare al Centro per l’Impiego l’instaurazione dei contratti a progetto e relative proroghe; con questo nuovo adempimento diventa, quindi, molto più facile per gli organi ispettivi monitorare l’utilizzo da parte delle aziende di tali contratti.

Inoltre in caso di contestazione del contratto a progetto, il rapporto di lavoro verrà considerato di natura subordinata sin dalla sua origine con relativa richiesta di versamento delle differenze contributive, retributive e sanzioni, fatto naturalmente salvo il diritto di presentare ricorso nelle sedi competenti.
La segreteria dell'Unione e la struttura di servizio Consorservice sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

1 commento:

Anonimo ha detto...

mi dispiace a dirlo però è cosi la piu grande dlusione dell'italia sono i cocopro.ho lavorato come badante fissa con cocopro per 6 mesi dopodiche una proroga di 1 mese e poi justamente libera vi sembra giusto? IL MIO POSTO LO HANNO DATO A UN ALTRA E PURE LA FAMIGLIA VOLEVA TENERMI PERO SONO STATI MINNACCIATI CHE SARO MESSA A PAGARE PER 6 MESI