I quattro decreti completano le disposizioni della legge n.118 del 13 giugno 2005 ("Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale"), già sviluppata con il decreto legislativo n.155 del 24 marzo 2006, rendendole effettive ed applicabili.
Il pacchetto di provvedimenti concerne nello specifico:
- Decreto interministeriale relativo alla definizione degli atti da depositare e procedure per l'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle Imprese da parte delle organizzazioni che intendano assumere la qualifica di impresa sociale.
- Decreto interministeriale relativo alla definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del 70% nel rapporto tra ricavi prodotti da attività di utilità sociale e ricavi complessivi dell'organizzazione.
- Decreto ministeriale relativo alla previsione di linee guuida relative a forma e contenuto del bilancio sociale previsto come obbligatorio per le imprese sociali dall'art. 10, comma 2 del D.lgs. 155/06.
- Decreto ministeriale relativo alla previsione di linee guida relative a trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda.
IL BILANCIO SOCIALE
Il decreto, forse più atteso, è quello che definisce le linee guida per la redazione del bilancio sociale, prevista come obbligatoria per le imprese sociali dall'art. 10, comma 2 del D.lgs. 155/06. Il bilancio sociale deve contenere le informazioni previste da uno schema predisposto, sentita l'agenzia per le Onlus. In particolare è prevista una introduzione sulla metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale e 5 sezioni contenenti: le informazioni generali sull'ente e sugli amministratori; sulla struttura, il governo e l'amministrazione dell'ente, anche in relazione alla costruzione di una mappa degli stakeolder; sugli obiettivi e le attività posti in essere; sull'esame della situazione finanziaria. E' poi prevista l'interessante possibilità di aggiungere ulteriori informazioni opzionali in relazione a modalità partecipate di redazione del bilancio sociale, che prevedano l'esplicito coivolgimento dei beneficiari diretti e indiretti, quando ciò sia consentito dalla natura delle attività svolte e dalla tipologia dei beneficiari. Il bilancio sociale deve essere approvato dai competenti organi sociali, in base alle previsioni statutarie, congiuntamente al bilancio di esercizio e depositato per via telematica presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione. L'impresa sociale dovrà, inoltre, dare ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione.
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