Nella G.U. n. 54 del 4 marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto 1 febbraio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico concernente la determinazione delle misure del diritto annuale dovute per l’anno 2008 dalle imprese alle Camere di Commercio.
Si evidenzia che il Decreto contiene alcune novità di rilievo per le cooperative: la fine del regime di proroga e la conseguente applicazione piena delle nuove modalità di calcolo del diritto annuale per fasce di fatturato.
Pertanto, a partire dal corrente anno, le cooperative sono tenute a versare un diritto camerale non più in modo omogeneo ed in cifra fissa, ma determinato percentualmente sul fatturato secondo le modalità di calcolo previste all’art. 3 del Decreto.
Tutte le nuove cooperative iscritte nella sezione ordinaria del Registro nel corso del 2008 sono tenute, invece, a versare un diritto camerale secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4.
Si sottolinea, infine, che per ciascuna delle proprie unità locali ogni cooperativa è tenuta a versare un maggior importo secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 4 e dal successivo art. 5.
Il diritto annuale è versato in un’unica soluzione con le modalità previste dal capo terzo del Decreto Legislativo 9 Luglio 1997, n. 241 entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Con l’introduzione della nuova normativa prevista dall’art. 18 della Legge 580/93 - così come modificata dalla Legge 488/99 e dal successivo Decreto Ministeriale 359/2001 - sono state introdotte nuove modalità di calcolo per la determinazione del diritto annuale camerale che le imprese sono tenute a versare. In particolare per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro – e quindi anche per le cooperative - il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell’esercizio dell’anno precedente aliquote per scaglioni di fatturato a partire da una misura fissa per il primo scaglione.
Questa nuova modalità, come noto, non è entrata in vigore fino a tutto l’anno 2007 per effetto di successive proroghe ottenute anche per l’impegno delle Associazioni imprenditoriali - tra cui Confcooperative - teso ad acquisire un impianto più equilibrato degli importi previsti originariamente e che partivano da una misura fissa e da ulteriori aliquote per scaglioni di fatturato ritenute eccessivamente onerose per le imprese.
Si evidenzia che il Decreto contiene alcune novità di rilievo per le cooperative: la fine del regime di proroga e la conseguente applicazione piena delle nuove modalità di calcolo del diritto annuale per fasce di fatturato.
Pertanto, a partire dal corrente anno, le cooperative sono tenute a versare un diritto camerale non più in modo omogeneo ed in cifra fissa, ma determinato percentualmente sul fatturato secondo le modalità di calcolo previste all’art. 3 del Decreto.
Tutte le nuove cooperative iscritte nella sezione ordinaria del Registro nel corso del 2008 sono tenute, invece, a versare un diritto camerale secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4.
Si sottolinea, infine, che per ciascuna delle proprie unità locali ogni cooperativa è tenuta a versare un maggior importo secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 4 e dal successivo art. 5.
Il diritto annuale è versato in un’unica soluzione con le modalità previste dal capo terzo del Decreto Legislativo 9 Luglio 1997, n. 241 entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Con l’introduzione della nuova normativa prevista dall’art. 18 della Legge 580/93 - così come modificata dalla Legge 488/99 e dal successivo Decreto Ministeriale 359/2001 - sono state introdotte nuove modalità di calcolo per la determinazione del diritto annuale camerale che le imprese sono tenute a versare. In particolare per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro – e quindi anche per le cooperative - il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell’esercizio dell’anno precedente aliquote per scaglioni di fatturato a partire da una misura fissa per il primo scaglione.
Questa nuova modalità, come noto, non è entrata in vigore fino a tutto l’anno 2007 per effetto di successive proroghe ottenute anche per l’impegno delle Associazioni imprenditoriali - tra cui Confcooperative - teso ad acquisire un impianto più equilibrato degli importi previsti originariamente e che partivano da una misura fissa e da ulteriori aliquote per scaglioni di fatturato ritenute eccessivamente onerose per le imprese.
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