martedì 25 marzo 2008

CONVOCAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE

E‘ convocato per il giorno mercoledì 2 (due) aprile 2008 alle ore 19,00, presso la sede dell‘Unione in via Lago di Como, 6 il Consiglio dell‘Unione Provinciale Confcooperative Pescara per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Sistema di Formazione Permanente "Xformare“;
3) Programma attività Unione Provinciale anno 2008;
4) Varie ed eventuali.

CONVOCAZIONE PRESIDENZA PROVINCIALE

Il giorno mercoledì 2 (due) aprile 2008 alle ore 18.00 presso la sede della Confcooperative Unione di Pescara, via Lago di Como 6, Santa Teresa di Spoltore (PE), è convocato Il Consiglio di Presidenza dell‘Unione Provinciale di Pescara per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Esito assemblee provinciali e regionale;
3) Organizzazione attività Unione Provinciale anno 2008;
4) Ammissione/esclusione soci;
5) Comunicazioni Progetto Co.Pin. e Cooperare per l‘Infanzia;
6) Varie ed eventuali.

Servizio Civile in Abruzzo: riapertura termini accreditamento

Accreditamento degli enti di servizio civile all'albo regionale. Con avviso sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Concorsi del 14 marzo 2008 e contestuale pubblicazione sul sito Internet dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, si informa che sono riaperti i termini per la presentazione delle richieste di accreditamento e/o di adeguamento, per gli organismi già iscritti, agli "ALBI REGIONALI DEGLI ENTI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI SERVIZIO CIVILE", in relazione a quanto disposto dalla circolare del 2 febbraio 2006 concernente: Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale".
I termini decorrono dal 14 marzo al 15 aprile 2008 e le istanze, debitamente firmate e corredate della specifica documentazione, dovranno pervenire entro le ore 18.00 dell'ultimo giorno utile. Si raccomanda di compilare prima l'apposito formato elettronico sul sistema informatico Helios e poi procedere alla presentazione della documentazione cartacea nei termini indicati. Non fa fede il timbro postale di spedizione ma quello di accettazione da parte della Regione di competenza. Per la Regione Abruzzo, gli enti interessati, ciascuno per il proprio ambito provinciale di appartenenza, dovranno presentare le istanze presso le 4 Agenzie provinciali per la Promozione Culturale (A.P.C.) di seguito elencate: a) A.P.C. L'Aquila - Via Roio, 12 - tel. 0862/364416; b) A.P.C. Chieti - Via della Liberazione, 32 - tel. 0871/64831; c) A.P.C. Pescara - Viale Regina Margherita, 6 - tel. 085/4210485; d) A.P.C. Teramo - Via Ponte San Giovanni, 6 - tel. 0861/247662. Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare il competente ufficio regionale ai numeri 085/767.5011 - 085/767.5013 ovvero scrivere all'indirizzo email sottoindicato.

martedì 18 marzo 2008

Determinazione delle misure di diritto annuale dovuto per l'anno 2008 dalle imprese alle Camere di Commercio

Nella G.U. n. 54 del 4 marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto 1 febbraio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico concernente la determinazione delle misure del diritto annuale dovute per l’anno 2008 dalle imprese alle Camere di Commercio.
Si evidenzia che il Decreto contiene alcune novità di rilievo per le cooperative: la fine del regime di proroga e la conseguente applicazione piena delle nuove modalità di calcolo del diritto annuale per fasce di fatturato.
Pertanto, a partire dal corrente anno, le cooperative sono tenute a versare un diritto camerale non più in modo omogeneo ed in cifra fissa, ma determinato percentualmente sul fatturato secondo le modalità di calcolo previste all’art. 3 del Decreto.
Tutte le nuove cooperative iscritte nella sezione ordinaria del Registro nel corso del 2008 sono tenute, invece, a versare un diritto camerale secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4.
Si sottolinea, infine, che per ciascuna delle proprie unità locali ogni cooperativa è tenuta a versare un maggior importo secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 4 e dal successivo art. 5.
Il diritto annuale è versato in un’unica soluzione con le modalità previste dal capo terzo del Decreto Legislativo 9 Luglio 1997, n. 241 entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Con l’introduzione della nuova normativa prevista dall’art. 18 della Legge 580/93 - così come modificata dalla Legge 488/99 e dal successivo Decreto Ministeriale 359/2001 - sono state introdotte nuove modalità di calcolo per la determinazione del diritto annuale camerale che le imprese sono tenute a versare. In particolare per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro – e quindi anche per le cooperative - il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell’esercizio dell’anno precedente aliquote per scaglioni di fatturato a partire da una misura fissa per il primo scaglione.
Questa nuova modalità, come noto, non è entrata in vigore fino a tutto l’anno 2007 per effetto di successive proroghe ottenute anche per l’impegno delle Associazioni imprenditoriali - tra cui Confcooperative - teso ad acquisire un impianto più equilibrato degli importi previsti originariamente e che partivano da una misura fissa e da ulteriori aliquote per scaglioni di fatturato ritenute eccessivamente onerose per le imprese.

sabato 15 marzo 2008

Contratti a progetto (CO.CO.PRO.)

Con Circolare n° 4 del 29 gennaio 2008 il Ministero del Lavoro ha fornito le linee guida agli ispettori per la corretta valutazioni di tali contratti atipici, ed in particolar modo per la verifica dei contratti di lavoro a progetto e previsamente:

Le corrette modalita’ di gestione di un contratto a progetto:
- esistenza di un progetto, programma di lavoro o fase di esso;
- la prestazione resa dal collaboratore deve essere di natura autonoma in quanto finalizzata al raggiungimento di un risultato;
- forma scritta: si sottolinea che in mancanza di contratto scritto l’ispettore è legittimato a considerare il contratto di natura subordinata rinviando alla sede giudiziaria l’eventualità per il datore di lavoro di fornire prova contraria.

Elementi che rendono oggetto di contestazione il contratto a progetto:
- mancanza di forma scritta;
- indicazione dell’attività svolta dal collaboratore non riconducibile ad un progetto: a tal proposito la circolare riporta un elenco di attività indicative, ma non tassative, per le quali è difficilmente dimostrabile l’esistenza del progetto: segretarie, terminaliste, addetti alle pulizie, autisti, autotrasportatori, baristi, camerieri, estetiste, muratori, parrucchieri; a parere di chi scrive nella categoria delle segretarie e terminaliste sono da includere le mansioni d’ufficio in genere svolte da addetti all’help-desk, call center, amministrativi, elaborazione dati;
- esistenza di contratti scritti che prevedono il rinnovo automatico (ad esempio durata annuale con rinnovo di un anno in anno se non intercorre disdetta scritta da una delle parti contraenti).

Proroghe e rinnovi:
La circolare precisa che proroghe e rinnovi in presenza dello stesso contratto possono costituire un significativo elemento per contrassegnare il contratto a progetto come contratto di lavoro subordinato.
A tal proposito è consigliabile utilizzare lo strumento della proroga solo ed esclusivamente nei casi in cui non è stato possibile terminare il progetto iniziale nei tempi stimati per la sopravvenienza di circostanze impreviste e solo per il tempo strettamente necessario; due o più proroghe sono sempre ad alto rischio e, alla luce di questa circolare, da evitare rigorosamente.

A tal proposito si ricorda che dallo scorso gennaio 2007, vige l’obbligo di comunicare al Centro per l’Impiego l’instaurazione dei contratti a progetto e relative proroghe; con questo nuovo adempimento diventa, quindi, molto più facile per gli organi ispettivi monitorare l’utilizzo da parte delle aziende di tali contratti.

Inoltre in caso di contestazione del contratto a progetto, il rapporto di lavoro verrà considerato di natura subordinata sin dalla sua origine con relativa richiesta di versamento delle differenze contributive, retributive e sanzioni, fatto naturalmente salvo il diritto di presentare ricorso nelle sedi competenti.
La segreteria dell'Unione e la struttura di servizio Consorservice sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Convocato per il 17 marzo 2008 l'Osservatorio Provinciale per il lavoro cooperativo

E' stato convocato per il 17 marzo 2008 alle ore 11,00 presso la D.P.L. Pescara – Via Tiburtina Valeria, 54/1 l'Osservatorio Provinciale per lavoro cooperativo.
Dell'Osservatorio fanno parte DI NICOLA Gianfranco (I.N.P.S.), CORBO Angelo (I.N.A.I.L.), TERENZI Antonio (C.G.I.L.), SABATINI Antonio (C.I.S.L.), TORITTO Rosa (U.I.L.), SALVATORE Carlo (Legacoop), LAUDUCCI Bruno (A.G.C.I.) oltre alla nostra segretaria provinciale DI GIOVANNI Franca per Confcooperative.
L'Osservatorio ha come scopo il monitorare l'applicazione delle normative sul lavoro nelle cooperative, con particolare riferimento ai Regolamenti per i soci lavoratori.

Legge 17 ottobre 2007 n. 188 - Nuove regole in materia di dimissioni volontarie del lavoratore

Come è noto, la legge legge 17 ottobre 2007, n. 188: "Nuove regole in materia di dimissioni volontarie del lavoratore" e il decreto interministeriale 21 gennaio 2008 con relativa circolare Ministero del lavoro del 4 marzo 2008, ha introdotto nell’ordinamento giuslavoristico nuove regole per la risoluzione del rapporto di lavoro a fronte di dimissioni volontarie del lavoratore, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile.

La legge però è stata inattiva fino ad oggi perché la sua operatività era strettamente legata ad ulteriori atti amministrativi che dovevano individuare le modalità tecniche-operative per renderla applicabile.

In sintesi si tratta di una normativa che, per contrastare il fenomeno illegale delle cd. “dimissioni in bianco”, firmate dal lavoratore all’atto della sua assunzione, introduce un percorso obbligato nel quale le dimissioni date volontariamente siano certe nella data (attuale), nel modulo e nella sottoscrizione.

Con la circolare del Ministero del Lavoro si attiva definitivamente l’operatività della normativa in segnalazione che, dal 5 marzo 2008, è obbligatoria.

Prima di esaminare brevemente i punti principali della legge, è necessario sottolineare che sono in corso approfondimenti tecnici con il dicastero competente, perché nell’emanazione delle istruzioni operative è opinione fondata e diffusa tra le parti sociali, che si sia andati oltre rispetto alla volontà del Legislatore.

Conseguentemente è in corso una riflessione sulla opportunità e la praticabilità di iniziative finalizzate a ricondurre la disciplina nell’alveo fissato dal legislatore.
Nelle more è tuttavia doveroso che i datori di lavoro siano informati sulla disciplina entrata in vigore e che di seguito si riassume.
I destinatari sono:
1. tutti i lavoratori di tipo subordinato indipendentemente dalla qualifica, dalla durata, dalla tipologia;
2. tutti i lavoratori autonomi quali:
- cocopro;
- collaborazione occasionale;
- associazione in partecipazione (cc. 2549)
- ai rapporti di contratto d’opera (cc. 2222) quest’ultimo caso non previsto dalla legge, ma introdotto dalla circolare del Ministero ed in fase di contestazione.
Per quanto riguarda i soci lavoratori le nuove regole valgono anche per loro nel momento in cui instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro delle tipologie sopra elencate.

La normativa non opera nessuna distinzione per quanto riguarda la natura del datore di lavoro, quindi la stessa opera per la pubblica amministrazione, per il privato in caso di lavoro domestico, per le fondazioni, per le associazioni, per le onlus, per i partiti, etc.

Il mancato uso delle nuove regole presuppone la nullità delle dimissioni.

Le stesse devono essere presentate su un apposito modulo reso disponibile gratuitamente presso le DPL, gli uffici comunali, i centri per l’impiego, etc.. Tale modulo viene, attraverso il sistema informatico della PA, protocollato e identificato con l’attribuzione di un codice unico.
Al lavoratore viene consegnata una ricevuta con i dati dichiarati che permette la non contraffabilità. A partire dal rilascio della ricevuta decorre il termine di validità delle dimissioni - 15 giorni -, entro il quale la ricevuta deve essere consegnata al datore di lavoro, pena l’inefficacia delle stesse. Quindi la volontà del lavoratore di recedere dal rapporto in corso viene convalidata, asseverata e resa efficace solo attraverso le procedura descritta.

Ricordiamo che le dimissioni costituiscono atto unilaterale recettizio e che una volta consegnate al datore di lavoro, questi non è tenuto ad accettare il ripensamento.

Sono esclusi dalla normativa:
· i lavoratori marittimi (rapporto di lavoro regolato da leggi speciali);
· gli amministratori di società.
Si ricorda, infine, che la nuova disciplina non si applica agli accordi di risoluzione consensuale bilaterali, che restano disciplinati dalle norme generali in materia di contratti che prevedono la libera manifestazione del consenso, ai casi di recesso unilaterale del lavoratore durante il periodo di prova, ed ai casi di c.d. “dimissioni per giusta causa”, in quanto essi sono assimilati, per quanto riguarda la disciplina, al licenziamento.

LETTERA DEL PRESIDENTE AGLI ASSOCIATI

Cari amici,

come tutti sapete il 26 febbraio scorso si è svolta l’Assemblea della nostra Unione provinciale. I lavori, dopo la relazione del sottoscritto, hanno visto un ampio dibattito e quindi la elezione degli organi sociali.

Presidente è stato confermato il sottoscritto, nel Consiglio provinciale sono stati eletti gli amici: Casto Di Bonaventura (Coop. Domus Materna) - Franca Di Giovanni (Coop. Il Gabbiano) - Nevio Di Costanzo (Coop Colimar) - Marina Paolucci (Coop. Solid. e Amb.) - Gabriele Speziale (Coop. Safar) - Antonella Orlando (Coop. Consorservice) - Bledar Kishta (Coop. Biblos) - Silvestro Palmarini (Coop. Plenilia) - Luigi Iachini Belisarii (BCC Abruzzese) - Sandra Eramo (Coop. Il Flauto Magico) - Aida Marino (Coop. Il Germoglio) - Andrea Trancanella (Coop. Dendron) - Annamaria Lanci (Coop. Ledianna) e Franco Ricci (Coop. Bora).

Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti sono stati eletti: Marianna Corvetto (Presidente) - Lucia Granchelli (Componente effettivo) - Annalisa Villanova (Componente effettivo) - Maria Di Giovanni (Componente supplente) - Maida Del Greco (Componente supplente).

Il consiglio ha poi eletto i vice-presidenti, che compongono, insieme con il presidente, la presidenza provinciale: Franca Di Giovanni (vice-presidente e segretario provinciale) - Casto Di Bonaventura (vice-presidente) - Nevio Di Costanzo (vice-presidente) - Marina Paolucci (vice-presidente) - Luigi Iachini Bellisarii (vice-presidente).

Il 7 marzo, poi, anche l’Unione Regionale Abruzzo ha svolto la propria assemblea, rieleggendo i propri organi. Presidente regionale è stata eletta Annamaria Lanci, che peraltro fa parte anche del nostro Consiglio provinciale, vice-presidente è Giampiero Ledda, della Presidenza Regionale fanno parte, oltre a loro, il sottoscritto, Nino Cerasoli, Giuseppe Del Cane e Paolo Grilli. Nel Consiglio Regionale è presente una delegazione dell’Unione di Pescara nelle persone di Franca Di Giovanni, Casto Di Bonaventura e Marina Paolucci.

Tornando alla nostra provincia, nei prossimi giorni sarà convocato il nostro consiglio provinciale, che, per la prima volta sarà convocato presso la sede dell’Unione, le altre, secondo le indicazioni assembleari, itinerante nelle sedi delle cooperative, per la definizione di un piano di lavoro. Alcune idee nel frattempo sono già in campo. Ad esempio si è valutato di continuare alcune delle iniziative attuate con il progetto equal www.impresapescara.coop e, in particolare, la realizzazione di una serie di incontri monotematici da realizzarsi nel tardi pomeriggio, sia su temi di carattere generale che su temi tecnici specifici, con conclusione con un aperitivo. Il primo incontro, con tema di carattere generale, è previsto con il Vescovo di Pescara Tommaso Valentinetti sul tema “Cooperazione e dottrina sociale della Chiesa”.

Un’altra iniziativa già in corso è l’apertura di un blog di informazione e collegamento fra le nostre cooperative. Il blog è già attivo all’indirizzo: http://confcooperativepescara.blogspot.com/

Sul Blog sono già pubblicati i risultati delle assemblee, compresa una documentazione fotografica, lo statuto dell’unione, bandi ed opportunità e altre notizie di interesse.

E’ molto gradita una fattiva collaborazione di tutti, e le idee di tutti, per la migliore riuscita delle iniziative.

Restando a disposizione, fraterni saluti

mercoledì 12 marzo 2008

DECRETI SULL'IMPRESA SOCIALE

Il 24 gennaio 2008 i Ministeri della Solidarietà Sociale e dello Sviluppo Economico hanno emanato i decreti attuativi che integrano le norme relative all'impresa sociale.
I quattro decreti completano le disposizioni della legge n.118 del 13 giugno 2005 ("Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale"), già sviluppata con il decreto legislativo n.155 del 24 marzo 2006, rendendole effettive ed applicabili.
Il pacchetto di provvedimenti concerne nello specifico:
  • Decreto interministeriale relativo alla definizione degli atti da depositare e procedure per l'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle Imprese da parte delle organizzazioni che intendano assumere la qualifica di impresa sociale.

  • Decreto interministeriale relativo alla definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del 70% nel rapporto tra ricavi prodotti da attività di utilità sociale e ricavi complessivi dell'organizzazione.

  • Decreto ministeriale relativo alla previsione di linee guuida relative a forma e contenuto del bilancio sociale previsto come obbligatorio per le imprese sociali dall'art. 10, comma 2 del D.lgs. 155/06.

  • Decreto ministeriale relativo alla previsione di linee guida relative a trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda.

IL BILANCIO SOCIALE

Il decreto, forse più atteso, è quello che definisce le linee guida per la redazione del bilancio sociale, prevista come obbligatoria per le imprese sociali dall'art. 10, comma 2 del D.lgs. 155/06. Il bilancio sociale deve contenere le informazioni previste da uno schema predisposto, sentita l'agenzia per le Onlus. In particolare è prevista una introduzione sulla metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale e 5 sezioni contenenti: le informazioni generali sull'ente e sugli amministratori; sulla struttura, il governo e l'amministrazione dell'ente, anche in relazione alla costruzione di una mappa degli stakeolder; sugli obiettivi e le attività posti in essere; sull'esame della situazione finanziaria. E' poi prevista l'interessante possibilità di aggiungere ulteriori informazioni opzionali in relazione a modalità partecipate di redazione del bilancio sociale, che prevedano l'esplicito coivolgimento dei beneficiari diretti e indiretti, quando ciò sia consentito dalla natura delle attività svolte e dalla tipologia dei beneficiari. Il bilancio sociale deve essere approvato dai competenti organi sociali, in base alle previsioni statutarie, congiuntamente al bilancio di esercizio e depositato per via telematica presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione. L'impresa sociale dovrà, inoltre, dare ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione.

SEMINARIO SUL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2008

Il M.U.D. (modello unico di dichiarazione ambientale, previsto dalla L. 70/94 e successive modiche) è la dichiarazione che sostituisce tutti gli obblighi di dichiarazione, comunicazione, denuncia e notificazione previsti in materia ambientale.
La Camera di Commercio di Pescara, nell'ambito della propria attività di supporto alle imprese, organizza, nella giornata del 31 marzo 2008 alle ore 9.30, un seminario di istruzione sulla compilazione del M.U.D. 2008 che deve essere trasmesso dagli operatori del settore entro il 30 aprile c.a. alla Camera di Commercio competente per territorio.
Il seminario è articolato in un'unica sessione e costituisce un'occasione di confronto e aggiornamento sulla normativa (D.lgs 4/2008 recante modifiche al D.lgs 152/06) e sulle modalità di compilazione della denuncia annuale dei rifiuti.
L'incontro avrà luogo presso la Sala "E. Camplone" della Camera di Commercio di Pescara; la partecipazione è gratuita.
Per maggiori informazioni >>>>>Camera di Commercio - Servizio Ambiente - M.Paola Ruggeri 085 4536274

martedì 11 marzo 2008

BANDO PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

Con determinazione dirigenziale DL8 n.15 del 29.02.08, in attuazione della deliberazione G.R. n. 113 del 18/02/2008, è stato approvato l'Avviso - Misura D1 "Sicurezza e Igiene del Lavoro" per la presentazione di istanze da parte di imprese abruzzesi per attività formative, la cui realizzazione è affidata all'ISPESL.
Termini presentazione delle domande dal 17.03.2008 al 05.04.2008.
Per informazioni rivolgersi alla sede dell'Unione.
Maggiorni informazioni sul sito della Regione Abruzzo CLICCARE QUI >>>>

STATUTO DELLA UNIONE PROVINCIALE CONFCOOPERATIVE PESCARA

STATUTO
(Approvato dalla Assemblea provinciale del 26 febbraio 2008)


TITOLO I
DENOMINAZIONE - FINALITA' – FUNZIONI

ART. 1
L'associazione denominata "Confcooperative - Unione provinciale di Pescara" costituita, ai sensi e per gli effetti (artt. 5 e 6) dello Statuto della Confederazione Cooperative Italiane, associazione nazionale autonoma di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciuta giuridicamente ai sensi dell'art. 5 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577,fra gli enti cooperativi e mutualistici e delle imprese sociali aderenti alla Confederazione medesima e aventi sede legale nell'ambito provinciale.
L'associazione "Confcooperative - Unione provinciale di Pescara" è struttura territoriale della Confederazione e la rappresenta nell'ambito della provincia nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi della Confederazione medesima.
L’associazione non ha scopo di lucro.
La denominazione abbreviata è "Confcooperative Pescara".

ART. 2 - SCOPI
Nell'ambito degli indirizzi e delle direttive della Con­federazione e della Unione Regionale, l'associazione si propone:
a) la difesa della cooperazione e delle imprese sociali quali fattori di trasforma­zione e progresso delle strutture sociali;
b) la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici nella provincia degli enti cooperativi e delle imprese sociali aderenti e dei loro soci;
c) la diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione;
d) la promozione, sul territorio di competenza di nuove iniziative cooperative e di imprese sociali e dello sviluppo degli enti aderenti;
e) l'aggregazione degli enti cooperativi e delle imprese sociali operanti nel territorio di competenza;
f) l'organizzazione, il coordinamento e la disciplina degli enti aderenti;
g) favorire nella provincia lo sviluppo della coscienza solidaristica e dell’imprenditoria sociale, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte alla elevazione morale ed alla formazione associativa;
h) la promozione e l'attuazione dell'assistenza amministra­ti­va, legale, fiscale, finanziaria, sindacale e tecnico-economica agli enti aderenti assi­curando il collegamento con gli Organi e gli Uffici dell'Unione Regionale e della Confederazione;
i) l'attuazione di tutte le eventuali funzioni attribuite dalla Confederazione Cooperative Italiane e dalla Unione Regionale;
j) la raccolta di ogni documentazione, l'elaborazione dei dati statistici sulla cooperazione e delle imprese sociali, anche ai fini di interes­se generale;
k) la raccolta di ogni documentazione, l'elaborazione dei dati statistici sulla cooperazione, anche ai fini di interes­se generale;
l) la stipula di accordi e di contratti collettivi di lavoro integrativi per il territorio di competenza;
m) la designazione, salvo diversa disposizione di legge, agli enti ed autorità provinciali e locali, dei rappresentanti della Confederazione, dandone notizia alla Confedera­zione stessa ed alla Unione Regionale;
n) la promozione e l'assicurazione della partecipazione degli enti aderenti all'attività della Unione regionale e della Confederazione e la loro rappresentanza nelle assemblee per la elezione degli organi della Unione regionale e della Confederazione;
o) la cessione di pubblicazioni riguardanti i CCNL nonché l’assistenza agli associati in materia di applicazione degli stessi contratti e della legislazione sul lavoro nonché la formazione ai propri associati.
Per il conseguimento delle finalità predette, l'Unione potrà:
· avvalersi degli interventi previsti, nei diversi settori economico-sociali, dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dalle Pubbliche Amministrazioni in genere, nonchè di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;
· stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e priva­ti, società, associazioni, istituti e centri di ricerca.
L'Unione esercita inoltre le funzioni demandatele da leggi, rego­lamenti ed atti dei poteri pubblici.

TITOLO II - ASSOCIATI

ART. 3 - ADESIONE - EFFETTI ED OBBLIGHI RELATIVI

Gli enti cooperativi e mutualistici e loro consorzi e le imprese sociali, la cui adesione sia stata deliberata ed accolta secondo il disposto dello Statuto confederale, fanno parte ad ogni effetto della Confcooperative -Unione provinciale di Pescara
Può essere consentita, in base a procedure definite in sede di Regolamento confederale, l'adesione di società ordinarie cui partecipino in maggioranza enti cooperativi già aderenti o loro controllate, nonché di società semplici o di fatto, regolate secondo i principi della cooperazione e della mutualità.
Possono essere aggregati alla Confederazione enti ed organismi che esplichino normalmente attività affini a quelle della cooperazione e delle imprese sociali e che, comunque, favoriscano l'incremento di esse.
Gli aggregati partecipano alle riunioni di loro competenza con voto consultivo e possono usufruire dei servizi di assistenza confederale.
Gli enti a carattere nazionale ed interregionale aderiscono direttamente alla Confederazione.
Apposite norme del regolamento confederale precisano i requisiti e le caratteristiche che danno accesso all'adesione, nonchè le procedure per l'accertamento di tali requisiti e caratteristiche e della loro sussistenza, anche mediante la revisione ed il monitoraggio di cui allo Statuto ed al Regolamento confederale.
A tal fine gli enti aderenti sono sottoposti alla revisione ordinaria di norma entro un anno dalla data di adesione.
L'adesione si intende perfezionata solo con l'avvenuta immatricolazione da parte della Confederazione.
Gli enti di cui sopra godono del diritto di partecipazione nelle fasi assembleari di pari livello, secondo le norme del presente Statuto.
Quando per la particolare natura dell'ente richiedente o per i vincoli che afferiscono alla sua attività non ricorrano i presupposti dell'adesione come sopra prevista, potrà farsi luogo all'ammissione dello stesso, secondo l'apprezzamento e le modalità all'uopo enunciati dal Consiglio di presidenza confederale.
L'adesione alla Confederazione comporta, ad ogni effetto, l'inserimento dell'ente in tutti gli organismi settoriali, territoriali e in tutte le altre strutture, a tutti i livelli, nelle quali si articola la Confederazione.
Gli enti a carattere misto sono assegnati alla Federazione nazionale del settore inerente la loro attività prevalente.
Agli enti aderenti incombono i seguenti obblighi, anche se per le adesioni già in atto l'osservanza di essi non sia stata espressamente contemplata nelle deliberazioni relative:
a) osservare il presente Statuto, lo Statuto confederale, gli Statuti delle Federazioni nazionali e della Unione regionale e rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi collegiali;
b) uniformarsi alla disciplina, anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi, derivante dalle disposizioni emanate dalla Confederazione, dalle Federazioni nazionali e dalle Unioni territoriali;
c) versare i contributi stabiliti dagli organi competenti della Confederazione e delle Unioni territoriali, nonché quelli obbligatori per legge o per regolamento governativo;
d) abbonarsi a "Italia Cooperativa";
e) comunicare all'Unione provinciale gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, alle quali un rappresentante dell'Unione ha diritto di partecipare;
f) ricevere la revisione e il monitoraggio previsti Statuto confederale;
g) ricevere le ispezioni ordinarie che la Confederazione è chiamata ad eseguire, in virtù del riconoscimento conseguito ai sensi del DLCPS 14-12-1947, n. 1577 e sue successive modifiche.

ART. 4 - RECESSO ED ESCLUSIONE
Il recesso è regolato dall'art. 24 del Codice civile ed è produttivo di effetti nei riguardi dell'intera Organizzazione confederale.
Equivale a dichiarazione di recesso la deliberazione successiva con la quale si aderisce ad altra organizzazione nazionale giuridicamente riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo.
Della dichiarazione di recesso prende atto la Confederazione e ne dà comunicazione a tutte le strutture territoriali e settoriali interessate
L'esclusione è disposta nei confronti degli enti aderenti che non ottemperino agli obblighi statutari ovvero turbino la compagine sociale, ovvero non siano in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui allo Statuto ed ai Regolamenti confederali o comunque arrechino, con la loro condotta, pregiudizio morale o materiale all'organizzazione confederale centrale o periferica.
La deliberazione di esclusione spetta agli organi dell’Unione territoriale della provincia in cui ha sede legale l’ente. Essa è sottoposta alla moratoria prevista dal Regolamento confederale per consentire un eventuale intervento dell'istanza di livello immediatamente superiore a quella che ha adottato la deliberazione.
Trascorso il termine di moratoria di cui al comma precedente, avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri della Confederazione.
L'esclusione è produttiva di effetti nei riguardi dell'intera organizzazione.

TITOLO III - ORGANISMI PROVINCIALI

ART. 5 - ORGANI
Sono Organi dell'Unione:
· l'Assemblea provinciale;
· il Consiglio provinciale;
· il Consiglio di Presidenza;
· il Presidente;
· il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 6 - ASSEMBLEA PROVINCIALE
COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE

L'Assemblea Provinciale è costituita dagli enti aderenti ed in regola con il versamento dei contributi associativi. Per la partecipazione all'Assemblea e per l'elezione degli organi si applicano le norme regolamentari previste dallo Statuto confederale.
L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio provinciale, in via ordinaria, ogni 4 anni con i compiti di cui al successivo articolo 7 del presente Statuto e deve tenersi nel trimestre precedente l'Assemblea nazionale che provvede alla elezione degli organi confederali secondo quanto previsto dalle norme contenute nello Statuto confederale.
L'Assemblea può essere convocata annualmente con i compiti di cui alle lettere b) e c) del successivo articolo 7 e in via straordinaria, quando il Consiglio provinciale ne ravvisi l'utilità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli enti aderenti.
Qualora si dovesse procedere nel corso del mandato alla elezione del Consiglio provinciale, questo verrà eletto con le norme applicate nella precedente Assemblea nazionale e avrà durata fino alla scadenza originariamente prevista per il precedente Consiglio e, comunque, coincidente con il trimestre antecedente l'Assemblea nazionale.
I temi, gli argomenti e le relative modalità di preparazione e svolgimento dell'Assemblea sono fissati dal Consiglio provinciale con regolamento che, nel caso di cui al secondo comma del presente articolo, prevede anche un'apposita Commissione dell'Assemblea, di cui determina composizione e attribuzioni nonchè le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature a Presidente.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente le proposizioni del Consiglio provinciale e l'o.d.g. dei lavori, è trasmesso a tutti gli enti aderenti almeno 30 giorni prima dalla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea quando l'o.d.g. prevede l'elezione delle cariche sociali. Negli altri casi l'avviso è trasmesso almeno 15 giorni prima dalla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea.
L'Assemblea provinciale nomina l'ufficio di Presidenza, i Segretari, i Questori e la Commissione per la verifica dei poteri, quando essa ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi provinciali. Negli altri casi è presieduta dal Presidente dell'Unione provinciale.
In via ordinaria le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale e per scrutinio segreto quando almeno un quinto dei partecipanti ne faccia richiesta.
Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, qualora non siano delegati, i componenti del Consiglio provinciale, del Consiglio di Presidenza, del Collegio dei Revisori dei Conti. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto qualora non siano delegati, gli ex Presidenti della Unione provinciale.

ART. 7 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE
Nel quadro degli indirizzi generali della Confederazione, l'Assemblea provinciale:
· Formula il programma dell'attività ed elegge ogni quattro anni il Presidente della Unione provinciale ed i membri del Consiglio provinciale, del Collegio dei Revisori dei Conti.
· Esamina, se convocata negli altri anni, temi di particolare rilevanza per la politica cooperativa e delle imprese sociali, il rapporto sullo stato dell'organizzazione territoriale e lo stato di attuazione del programma.
· Approva proposte nei confronti delle istituzioni pubbliche.
Le deliberazioni programmatiche dell'Assemblea sono espresse in mozioni riguardanti argomenti generali o particolari.
L'Assemblea inoltre può trattare altri argomenti attinenti alla cooperazione e delle imprese sociali qualora lo richieda almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto.
Compete all'Assemblea deliberare sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio provinciale. Tali modifiche possono altresì essere proposte da almeno un terzo dei partecipanti all'Assemblea. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie devono riportare il voto favorevole di almeno due terzi dei voti.

ART. 8 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente dell'Unione provinciale, da n. 11 a 21 membri eletti fra i delegati all'Assemblea in seduta plenaria, col sistema maggioritario e voto limitato a due terzi, in rappresentanza degli enti operanti nei diversi settori corrispondenti alle Federazioni nazionali.
I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, fatta eccezione per quanto previsto al precedente comma 4 dell'art. 6.
I componenti del Consiglio che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.
Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel Consiglio tra i membri eletti dall'Assemblea ai sensi del precedente primo comma del presente articolo, si provvede mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso che dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni.
I Consiglieri cooptati durano in carica fino alla successiva Assemblea per il rinnovo degli Organi.
Assistono alle riunioni del Consiglio provinciale i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonchè i componenti del Consiglio di Presidenza che non ne facciano parte ad altro titolo.

ART. 9 - COMPITI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Il Consiglio provinciale, in esecuzione delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività operativa della Unione provinciale, fissandone gli orientamenti politico-organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione, elegge le cariche sociali, imprime stimoli e dà indicazioni unitarie alle articolazioni in cui si esprime l'intera organizzazione territoriale.
In particolare, il Consiglio provinciale:
a) elegge uno o più Vicepresidenti e da tre a cinque membri che compongono il Consiglio di presidenza, dei quali almeno due terzi tra i propri componenti in rappresentanza degli enti operanti nei diversi settori corrispondenti alle Federazioni nazionali;
b) approva il Regolamento di attuazione del presente Statuto;
c) approva i regolamenti dei settori provinciali di cui al successivo art. 17;
d) delibera sulla convocazione dell'Assemblea, ne fissa i temi, approva il regolamento dell'Assemblea e nomina la Commissione dell'Assemblea;
e) elegge i delegati all'Assemblea nazionale e regionale per il rinnovo delle rispettive cariche, secondo le modalità previste dagli statuti e dai regolamenti vigenti;
f) determina i mezzi di finanziamento della Unione provinciale, nel rispetto delle decisioni confederali e della Unione regionale in materia, e la misura dei contributi dovuti alla Unione stessa dagli enti aderenti;
g) approva il bilancio preventivo e consuntivo della Unione;
h) delibera sulla costituzione di commissioni consultive fissandone criteri di composizione, attribuzione e durata;
i) delibera sull'effettuazione di conferenze organizzative territoriali, fissandone i temi;
j) elegge il Presidente con la maggioranza dei componenti nel caso in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quadriennale. Il Presidente eletto dal Consiglio provinciale dura in carica fino al termine del quadriennio in corso;
k) rassegna all'Assemblea le modifiche allo Statuto dell'Unione da esso formulate o ad esso sottoposte;
l) esercita le funzioni ad esso specificamente demandate dall'Assemblea;
m) delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente Statuto, provvedendo in particolare alla risoluzione o superamento di tutti gli eventuali contrasti che dovessero insorgere tra le varie strutture e organi dell'Unione ad esclusione di quelle di competenza del Collegio dei Probiviri della Confcooperative.
n) nomina il Segretario generale, se proposto dal Presidente.

ART. 10 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE
Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente anche a richiesta di almeno 1/3 dei componenti.
Esso si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi, o quando il Presidente lo ritenga necessario; le sue adunanze sono valide in prima convocazione quando interviene la maggioran­za dei suoi componenti; in seconda convocazione può avvenire anche lo stesso giorno, ma non prima di 1 ora dall'orario fissato per la prima convocazione, e le adunanze sono valide con la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti.

ART. 11 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Il Consiglio di presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da un numero di membri eletti dal Consiglio provinciale così che il numero totale sia pari a 5 componenti, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lett. a) del presente Statuto. Essi durano in carica 4 anni e possono essere rie­letti.
Il Consiglio è convocato dal Presidente, con la frequenza ritenuta necessaria.
Le sue riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno suoi componenti. Trascorsa 1 ora dall'orario fissato essa si intenderà riunita in seconda convocazione. In tal caso essa è valida con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
Assiste alle riunioni del Consiglio il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
I componenti che non partecipano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio di presidenza decadono automaticamente dalla carica.
Alle vacanze che, per qualsiasi motivo si verificassero tra i membri del Consiglio di presidenza, si provvede mediante sostituzione da parte del Consiglio provinciale.

ART. 12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Spetta al Consiglio di presidenza:
a) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo della Unione da sottoporre all'approvazione del Consiglio provinciale;
b) assumere o licenziare personale; approvare contratti di locazione o di servizi; deliberare l'acquisto di beni mobili;
c) assumere e nominare il Direttore su proposta del Presidente;
d) deliberare sull'ammissione di Enti che chiedono di aderire nonché sull’esclusione nel quadro delle norme statutarie e regolamentari della Confederazione;
e) proporre al Consiglio provinciale l'ammontare dei contributi associativi anche in relazione ai servizi agli aderenti;
f) nominare rappresentanti a convegni, congressi, commissioni, ecc.;
g) adempiere a tutte le altre funzioni ordinarie e straordi­narie che non siano di competenza del consiglio provin­ciale;
h) con motivazioni di urgenza assumere delibere di compe­tenza del Consiglio provinciale, sottoponendole a ratifi­ca alla prima riunione successiva dello stesso;
i) proporre al Consiglio provinciale eventuali regolamenti interni.

ART. 13 - IL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l'Unione, ha la firma sociale, presiede il Consiglio provinciale, il Consiglio di presidenza.
Spetta al Presidente:
a) attuare le direttive fissate dagli organi collegiali dell'Unione;
b) curare i rapporti dell'Unione con le pubbliche ammi­nistrazioni, le organizzazioni sindacali, professionali e cooperative, nonché tutti gli altri rapporti con l'esterno;
c) convocare, su delibera del Consiglio provinciale, l'Assemblea, nonché i Convegni provinciali, predisponendone l'ordine del giorno e il tema;
d) esercitare tutte le altre funzioni demandategli dagli organi dell'Unione;
e) adottare provvedimenti, in caso di motivata urgenza, di competenza del Consiglio di presidenza salvo successi­va ratifica dello stesso alla sua prima riunione;
f) delegare parte dei suoi poteri o delle sue funzioni a uno o più Vice presidenti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzio­ni vengono assunte dal Vice presidente da lui designa­to come vicario o in carenza di tale designazione dal Vice presidente anziano.

ART. 14 - SEGRETARIO GENERALE
Il Presidente può proporre al Consiglio provinciale la nomina del Segretario generale, anche in persona diversa dai suoi componenti.
Il Segretario generale, nei limiti dei poteri conferiti, rappresenta la Confcooperative Pescara a tutti gli effetti di legge ed esplica con continuità di impegno le funzioni che gli vengono attribuite dal Consiglio provinciale.
In particolare il Segretario generale attende al coordinamento della struttura unionale, partecipa alle riunioni del Consiglio di presidenza ed ha voto consultivo nel Consiglio provinciale e nel Consiglio di presidenza, a meno che non ne faccia parte ad altro titolo come componente.

ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Revisori effettivi e due supplenti eletti, anche al di fuori dei suoi componenti, dall'Assemblea provinciale alla quale spetta altresì la nomina del Presidente del Collegio.
Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti vigilare sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dell'Unione nonché assistere alle riunioni del Consiglio Pro­vinciale. Il Presidente del Collegio assiste alle riunioni del Consiglio di presidenza.
In caso di carenza dell'organo, il Consiglio provinciale provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea.

ART. 16 - IL DIRETTORE
La Direzione degli uffici dell'Unione è affidata ad un Direttore al quale spetta collaborare con il Presidente dare esecuzione a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio provinciale e del Consiglio di presidenza, coordinare l'assistenza agli associati, proporre l'assunzione del personale necessario, dirigendo complessivamente l'attività degli uffici dell'Unione.

ART. 17 - SETTORI PROVINCIALI
In seno all'Unione Provinciale, le aderenti appartenenti alle diverse categorie possono raggrupparsi in "Settori" possibilmente corrispondenti alle Federazioni nazionali della Confederazione.
I settori hanno il compito di trattare i problemi tecnici ed economici della categoria, di prospettarli ed esporne la soluzione agli organi dell'Unione Provinciale e alla Federa­zione regionale.
L'organizzazione e l'attività dei comitati di settore sono ordinati da un regolamento che risponda ai principi generali del presente Statuto e dello statuto delle corrispondenti Federazioni nazionali e regionali e deve essere approvato dal Consiglio provinciale.

TITOLO IV

ART. 18 - PATRIMONIO E GESTIONE

L'Unione gode di autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale, nei limiti compatibili con le direttive generali, ed è sottoposta al controllo della Confederazione e dell'Unione regionale se appositamente delegata.
Delle obbligazioni contratte dalla Unione risponde l'Unione medesima con il proprio patrimonio e le persone che hanno contratto le obbligazioni in nome e per conto della Unione.
Il patrimonio dell'Unione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà per acquisto o per atti di liberalità, o per qualsiasi altro titolo.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell’associazione.
La quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Sono entrate ordinarie:
· i contributi degli aderenti;
· le somme pervenute per qualsiasi titolo per atti di liberalità di associate, Enti, Associazioni, persone fisiche, ecc.
L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo, predispo­sti dal Consiglio di presidenza - corredati della relazione del Colle­gio dei Revisori dei Conti -, secondo uno schema tipo proposto dalla Confederazione, dovranno essere sottoposti alla approvazione del Consiglio provin­ciale rispettivamente entro quattro mesi dalla chiu­sura dell'esercizio e entro la fine dell'anno che precede quello di riferimento.
In caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, nominerà uno o più liqui­datori.
Nel caso di scioglimento il patrimonio netto sarà devoluto alla Confcooperative o ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione consentita dalla legislazione vigente.

Art. 19 - CONSIGLIERI ONORARI
Il consiglio provinciale può nominare dei consiglieri onorari fra personalità che in ambito sociale, politico, ecclesiale, ecc. si siano dimostrate particolarmente sensibili ai temi della cooperazione. Tali consiglieri possono essere invitati alle riunioni del Consiglio provinciale e della Presidenza Provinciale senza diritto di voto.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - INCOMPATIBILITA'
Al fine di preservare l'autonomia dell'Unione e di assi­curare l'adeguato funzionamento degli organi sociali, si applicano agli organi della Unione le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dallo Statuto confederale e dal Regolamento di attuazione.

ART. 21 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti, o comunque connesse e pertinenti al rapporto associativo sono deferite, per patto espresso alla competenza del Collegio dei Probiviri della Confederazione Cooperative Italiane.
L'atto introduttivo va notificato con raccomandata A.R. entro gg. 30 dall'atto o fatto impugnato, alla Confedera­zione, all'Unione Regionale e all'Unione Provinciale.

ART. 22
Il presente Statuto acquisisce validità ed efficacia dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi della Confcooperative.
Il Consiglio provinciale è autorizzato ad apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che il Consiglio Nazionale della Confederazione Cooperative Italiane ritenesse opportuno e necessario suggerire.

ART. 23 - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente sta­tuto, si applicano le norme dello statuto della Confedera­zione Cooperative Italiane.

martedì 4 marzo 2008