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mercoledì 22 luglio 2009

Imprese e incentivi: aiuti de minimis, sale l'appeal: Dalle zone franche al Fondo Kyoto: gli effetti del dpcm del 3 giugno 2009 sulle agevolazioni

zone franche La soglia a 500 mila euro rende più allettanti gli incentivi

Agevolazioni per le imprese nelle Zone franche urbane, finanziamenti agevolati a favore di imprese che effettuano investimenti per la tutela ambientale (Fondo Kyoto) e contributi per l'assunzione di personale qualificato di ricerca. Sono queste alcune delle agevolazioni soggette al regime de minimis, ora divenute più appetibili grazie all'innalzamento da 200mila a 500 mila euro della soglia de minimis per il triennio che va dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

Agevolazioni nazionali soggette al regime de minimis:

  • Benefici fiscali per le piccole e micro imprese ubicate nelle Zone Franche Urbane, ma solo per quelle ivi insediate prima del 1° gennaio 2008.
  • Finanziamenti a tasso agevolato fino al 70% alle imprese per interventi relativi a fonti rinnovabili, risparmio energetico (Fondo Kyoto)
  • Contributo di euro 25.882,84 per ogni assunzione di personale qualificato di ricerca, con contratto di durata almeno biennale.
Innalzamento soglia massima degli aiuti de minimis

Il limite di aiuti «de minimis» è stato elevato da 200 mila euro (100 mila euro per il settore dei trasporti) a 500 mila euro, per il triennio che va dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Precedentemente il tetto massimo era già stato incrementato da 100 mila euro a 200 mila euro in un triennio, ad eccezione delle imprese attive nel settore dei trasporti, per le quali il tetto era rimasto invariato a 100 mila euro.

L'importo dell'aiuto, nel limite massimo di 500 mila euro, precisa il dpcm del 3 giugno 2009 (pubblicato nella G.U. del 9 giugno), dovrà essere calcolato al lordo delle imposte dovute.

Saranno escluse dalla concessione degli aiuti de minimis tutte quelle imprese che siano definibili in difficoltà alla data del 1° luglio 2008, in base agli orientamenti comunitari vigenti in materia. (vedi specchietto).

Il dpcm del 3 giugno precisa inoltre che non possono essere concessi aiuti in de minimis alle imprese che operano nel settore della pesca, della produzione primaria di prodotti agricoli. Sono inoltre escluse le imprese della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, limitatamente alle ipotesi in cui: l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; oppure nel caso in cui l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Gli aiuti de minimis, infine, non possono essere concessi quando consistono in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

Benefici fiscali nelle Zone franche Urbane

Potranno accedere ai benefici fiscali, nel rispetto del regime de minimis le piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività all'interno delle Zone franche urbane prima del 1° gennaio 2008.

Non saranno invece soggette al regolamento de minimis le agevolazioni concesse alle piccole e microimprese che iniziano l'attività nelle Zone franche urbane tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012. Ma quali sono i benefici fiscali previsti?

1. L'esenzione sull'Ires.
Le imprese potranno ottenere un'esenzione dalle imposte sui redditi (Ires) per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione sarà limitata come segue: per i primi cinque al 60%, per il sesto e settimo al 40% e per l'ottavo e nono al 20%. L'esenzione sull'Ires spetterà fino a concorrenza dell'importo di 100 mila euro del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al primo gennaio 2009 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5 mila, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana.

2. L'esenzione su Irap e Ici.
Oltre alle imposte sui redditi, l'agevolazione riguarda anche Irap e Ici. L'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive spetterà per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300 mila, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta. L'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, sarà valida per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche.

3. L'esonero dal versamento dei contributi.
L'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente spetterà per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione che sarà definito con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. Inoltre dovrà essere rispettata la condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero sarà limitato come segue: per i primi cinque al 60%, per il sesto e settimo al 40% e per l'ottavo e nono al 20%. L'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Per la definizione delle procedure di accesso alle agevolazioni delle Zone franche urbane si attendono i decreti attuativi.

DDL Sviluppo: cosa cambia per le cooperative

AQUA%20ICONS%20FOLDER%20DOCUMENTS Le "disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" investono notevolmente alcune procedure relative alle cooperative e ai consorzi agrari.

L'impatto su prassi da tempo consolidate nelle cooperative è importante e lo si intuisce subito dal primo comma dell'art. 10 del Ddl: tali società non sono tutte quelle "a capitale variabile con scopo mutualistico" (art. 2511 C.c.), ma, per fregiarsi della qualifica, devono essere iscritte nell'albo delle cooperative citato dall'art. 2512 e costituito a seguito della previsione dell'art. 223-sexiesdecies (che prevede una particolare sezione anche per le cooperative "diverse da quelle a mutualità prevalente").

In tal modo l'articolo del codice civile con cui inizia la trattazione del settore viene considerevolmente "rimpolpato".

Salvo che l'iscrizione ora è automatica, per le nuove costituite, in quanto, la presentazione della comunicazione unica per la nascita di un'impresa - e le cooperative sono tali - determina automaticamente anche l'iscrizione nell'Albo.

Anzi, sarà l'ufficio del registro delle imprese ad assolvere al vincolo di trasmettere tempestivamente detta comunicazione unica, ma anche di fare da trait d'union della notizia della cancellazione dal registro della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra società (praticamente trattasi di "trasformazione eterogenea").

Ciò ai fini della cancellazione dall'Albo.

Ma tali società mutualistiche non sono del tutto sgravate dagli obblighi periodici: infatti sono tenute a comunicare ogni anno "le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo", sempre mediante gli strumenti informatici già previsti nel succitato articolo delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Se, tuttavia, prima le cooperative erano tenute ad inviare i bilanci, bisogna ora intendersi per cosa si intende per notizie di bilancio.

In quanto la norma fa riferimento ai criteri per la definizione della prevalenza, praticamente basati sui confronti di costi e ricavi (vedasi art. 2513 C.c.) si potrebbe presumere che gli amministratori e i sindaci dovranno attestare il mantenimento o la negazione dei parametri che consentono la qualifica della "prevalenza".

Qualora, poi, la cooperativa non possa più esibire la qualifica di "a mutualità prevalente", in quanto ha sforato i succitati parametri di bilancio di cui all'art. 2513 C.c., in tal caso l'obbligo a) di sentire il parere del revisore esterno (ove presente) e b) degli amministratori di redigere un apposito bilancio - valutato senza rilievi da parte di una società di revisione - da notificare entro 60 giorni al M.a.p. per soppesare esattamente la consistenza dell'attivo patrimoniale da destinare alle riserve indivisibili viene a cadere, a meno che la cooperativa non abbia provveduto a:

1) cancellare dal proprio statuto i tre divieti e l'obbligo previsti dall'art. 2514 C.c., che individua i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente;

2) emettere strumenti finanziari.

Se perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente la società dovrà comunicarlo sollecitamente con i sunnominati strumenti informatici.

Alla stessa procedura dovrà attenersi la società qualora, nell'anno successivo alla perdita della qualifica, riesca a rientrare nei parametri vincolanti per la definizione della prevalenza.

In tali casi l'amministrazione, che gestisce l'Albo, provvederà alle modifiche del caso (spostamento della sezione, da quella a mutualità prevalente all'altra e viceversa).

Se le cooperative non assolveranno alla precedente citata comunicazione "semplificata" e a quest'ultima incorreranno nella sanzione amministrativa di "sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali".

Penso che il passaggio meriti quantomeno un'esplicitazione! Il Ddl prevede poi che le società cooperative a mutualità prevalente non sono più tenute ad indicare negli atti e nella corrispondenza la loro iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo.

Questa previgente comunicazione aveva lo scopo di avvisare i terzi in rapporti con una cooperativa della sua situazione sotto questo profilo; ora la notizia viene cancellata.

Nelle norme volte a regolare e sveltire la liquidazione coatta amministrativa viene inserita la regola che la vidimazione preventiva del registro (tenuto dal curatore) di cui all'art. 38 della "legge fallimentare" venga effettuata in forma semplificata dalla Cciaa competente per territorio.

mercoledì 10 settembre 2008

Progetti sperimentali di volontariato - bando della legge 266

E' stata pubblicata sul n. 211 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la Direttiva 29 luglio 2008 che stabilisce le modalità per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato per il bando della legge 266. Possono richiedere il contributo le organizzazioni di volontariato costituite da almeno due anni e regolarmente iscritte nei registri regionali/provinciali del volontariato (art. 6, legge 266/199) alla data di pubblicazione della Direttiva nella Gazzetta Ufficiale. I progetti possono essere presentati da singole organizzazioni di volontariato o congiuntamente da più organizzazioni, comunque entro le ore 12.00 del 24 ottobre 2008 e le disponibilità finanziarie per l'anno 2008 ammontano a euro 2.300.000.
In allegato la direttiva e il materiale diffuso dal Ministero
bando 266 [Zip - 164 KB]

martedì 5 agosto 2008

CCNL cooperazione sociale

Dopo un anno di trattativa è stato firmato, nella serata di giovedì 30 luglio, l’accordo per il rinnovo del CCNL della cooperazione sociale. L’accordo è stato raggiunto con grande senso di responsabilità e condivisione con tutte le organizzazioni firmatarie.
Nel merito dell’accordo, che decorre dal 01.01.2006 e scade il 31.12.2009, è particolarmente significativa la risposta all’emergenza salariale anche attraverso il recupero del differenziale tra inflazione reale ed inflazione programmata riferita al biennio 2006-2007, nonché all’erogazione di aumenti salariali computati su riferimenti inflattivi concordati al tavolo di negoziato a valere sul biennio 2008-2009.
L’aumento di 130 euro a regime sul IV livello, sarà erogato in 3 tranche come segue:
· 60 euro dal 01 gennaio.2008
· 40 euro dal 01 gennaio.2009
· 30 euro dal 01 dicembre 2009
Per la parte “arretrati” dall’01.01.2008 al 31.07.2008 l’erogazione avverrà in due tranche una con la retribuzione relativa al mese di settembre e l’altra con la retribuzione relativa al mese di ottobre.
Per quanto riguarda il biennio trascorso, è prevista una unatantum di 200 euro (al lordo dell’I.V.C.) da erogare con la retribuzione relativa al mese di agosto 2008 proporzionalmente al servizio effettivamente prestato nel biennio 2006 -2007.
Per la parte normativa le novità riguardano in particolare il nuovo sistema di classificazione e il riconoscimento del lavoro festivo e domenicale, due aspetti che erano stati “accantonati” nel corso della precedente trattativa.
La nuova classificazione per aree, che decorrerà dall’01.01.2009, prevede 11 posizioni economiche con l’inserimento dell’Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) effettivamente operante in servizi e strutture sociosanitarie.
A decorrere dall’01.12.2009 per ogni ora di lavoro svolta nelle giornate di domenica e nelle festività spetterà una maggiorazione oraria del 15% riferita ai minimi contrattuali conglobati.
Di particolare rilevanza, poi, due aspetti politici. Il primo prevede lo svolgimento, entro il primo semestre del 2009, di un’articolata e approfondita verifica sui seguenti aspetti:
· andamento del settore e prospettive, con particolare riferimento ai rapporti di committenza ed all’effettivo recepimento delle nuove tabelle ministeriali;
· riscontri sulle conseguenze dell’entrata in vigore del nuovo sistema di inquadramento del personale;
· eventuali esigenze e criticità specifiche inerenti le professionalità sanitarie;
· dinamica dell’inflazione.
Il secondo aspetto, riguarda l’impegno a dare avvio, previa presentazione di piattaforma da parte delle OO.SS., alla trattativa per il rinnovo del CCNL, a partire dal primo luglio 2009, allo scopo di perseguire un’adeguata continuità contrattuale, significativa anche per le relazioni con la committenza.

martedì 8 luglio 2008

Provvedimento 19 giugno 2008 - novità in materia di protezione dei dati personali



Semplificazioni rispetto a trattamenti di dati per finalità
amministrative e contabili



Con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2008, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato nuove misure di semplificazione degli adempimenti che la disciplina sulla privacy pone a carico dei soggetti che trattano dati personali.
Il provvedimento (con le nuove misure di semplificazione) risponde all’esigenza dei vari operatori (specie delle piccole e medie imprese, dei liberi professionisti e degli artigiani) di agevolare la gestione dei dati trattati per normali finalità amministrative e contabili, soprattutto nei casi in cui non sono trattati dati sensibili e giudiziari (si pensi, ad esempio alle informazioni relative ad altre imprese, alle amministrazioni, ai clienti e fornitori ovvero ai dipendenti).
Vengono individuate modalità per semplificare in modo particolare l’informativa agli interessati ed il consenso (rispettivamente articoli 13 e 23, D.lgs. n. 196/03).
L’Informativa agli interessati
Con specifico riferimento ai dati trattati in base ad obblighi contrattuali, precontrattuali o di legge, per fini esclusivamente amministrativi e contabili (ad esempio per la gestione delle buste paga, della corrispondenza con i clienti e fornitori, dei dati dei dipendenti, dei soggetti esterni di supporto, ecc.) il Garante fornisce indicazioni e suggerimenti per redigere un’informativa snella e unica per il complesso dei trattamenti dei dati personali.
Si può redigere un’informativa breve (un modello è stato predisposto dal Garante ed è riportato nel provvedimento in esame) che può rinviare ad un testo più articolato disponibile su siti internet, reti Intranet, affissioni in locali, bacheche o sportelli per la clientela.
Il Garante si riserva, inoltre, di mettere a disposizione gratuitamente (anche in collaborazione con le CCIA) un kit con tutte le istruzioni e fac-simili per semplificare tutti gli adempimenti.
Il consenso degli interessati
Con riferimento al consenso degli interessati, il Garante indica i casi in cui non deve essere richiesto, ad esempio quando i dati sono trattati per l’adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi esclusivamente per finalità amministrative e contabili, o quando i dati provengono da pubblici registri ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque ovvero sono relativi allo svolgimento di attività economiche o sono trattati da un soggetto pubblico.
Si invita, pertanto, ad un’attenta lettura del provvedimento.


Autorizzazioni generali per il trattamento di dati sensibili e giudiziari
Come più volte evidenziato, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari può avvenire solo previa autorizzazione del Garante (artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 196/03, di seguito Codice privacy).
Il trattamento dei dati sensibili richiede anche il consenso scritto dell’interessato, salvo non ricorra una causa di esclusione ai sensi dell’art. 26, comma 4, del Codice privacy.
Si ricorda che allo scopo di snellire e semplificare gli oneri che incombono su coloro che trattano dati sensibili e giudiziari, già sotto la vigenza della legge n. 675/96, il Garante ha adottato una serie di autorizzazioni generali per categorie di titolari o per specifici trattamenti.
Con provvedimento ad hoc datato 19 giugno u.s., il Garante ha rinnovato le autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari con efficacia dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2009.
I titolari dei trattamenti, che rientrano nell’ambito di applicazione delle predette autorizzazioni, non sono tenuti a presentare una preventiva richiesta di autorizzazione all’Autorità qualora il trattamento che intendono effettuare è conforme alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali.
Le nuove autorizzazioni sono in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, come in passato, sono le seguenti:
· Autorizzazione n. 1/2008 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro;
· Autorizzazione n. 2/2008 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
· Autorizzazione n. 3/2008 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni;
· Autorizzazione n. 4/2008 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti;
· Autorizzazione n. 5/2008 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari;
· Autorizzazione n. 6/2008 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati;
· Autorizzazione n. 7/2008 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.
I sette provvedimenti sopra citati non recano, nel contenuto, significative modifiche rispetto alle precedenti autorizzazioni che sono scadute il 30 giugno 2008. Le modifiche apportate, come di consueto, costituiscono mere integrazioni normative in conformità all’evoluzione legislativa intervenuta nei settori interessati.
Provvedimento 19 giugno 2008

martedì 18 marzo 2008

Determinazione delle misure di diritto annuale dovuto per l'anno 2008 dalle imprese alle Camere di Commercio

Nella G.U. n. 54 del 4 marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto 1 febbraio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico concernente la determinazione delle misure del diritto annuale dovute per l’anno 2008 dalle imprese alle Camere di Commercio.
Si evidenzia che il Decreto contiene alcune novità di rilievo per le cooperative: la fine del regime di proroga e la conseguente applicazione piena delle nuove modalità di calcolo del diritto annuale per fasce di fatturato.
Pertanto, a partire dal corrente anno, le cooperative sono tenute a versare un diritto camerale non più in modo omogeneo ed in cifra fissa, ma determinato percentualmente sul fatturato secondo le modalità di calcolo previste all’art. 3 del Decreto.
Tutte le nuove cooperative iscritte nella sezione ordinaria del Registro nel corso del 2008 sono tenute, invece, a versare un diritto camerale secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4.
Si sottolinea, infine, che per ciascuna delle proprie unità locali ogni cooperativa è tenuta a versare un maggior importo secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 4 e dal successivo art. 5.
Il diritto annuale è versato in un’unica soluzione con le modalità previste dal capo terzo del Decreto Legislativo 9 Luglio 1997, n. 241 entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Con l’introduzione della nuova normativa prevista dall’art. 18 della Legge 580/93 - così come modificata dalla Legge 488/99 e dal successivo Decreto Ministeriale 359/2001 - sono state introdotte nuove modalità di calcolo per la determinazione del diritto annuale camerale che le imprese sono tenute a versare. In particolare per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro – e quindi anche per le cooperative - il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell’esercizio dell’anno precedente aliquote per scaglioni di fatturato a partire da una misura fissa per il primo scaglione.
Questa nuova modalità, come noto, non è entrata in vigore fino a tutto l’anno 2007 per effetto di successive proroghe ottenute anche per l’impegno delle Associazioni imprenditoriali - tra cui Confcooperative - teso ad acquisire un impianto più equilibrato degli importi previsti originariamente e che partivano da una misura fissa e da ulteriori aliquote per scaglioni di fatturato ritenute eccessivamente onerose per le imprese.

sabato 15 marzo 2008

Contratti a progetto (CO.CO.PRO.)

Con Circolare n° 4 del 29 gennaio 2008 il Ministero del Lavoro ha fornito le linee guida agli ispettori per la corretta valutazioni di tali contratti atipici, ed in particolar modo per la verifica dei contratti di lavoro a progetto e previsamente:

Le corrette modalita’ di gestione di un contratto a progetto:
- esistenza di un progetto, programma di lavoro o fase di esso;
- la prestazione resa dal collaboratore deve essere di natura autonoma in quanto finalizzata al raggiungimento di un risultato;
- forma scritta: si sottolinea che in mancanza di contratto scritto l’ispettore è legittimato a considerare il contratto di natura subordinata rinviando alla sede giudiziaria l’eventualità per il datore di lavoro di fornire prova contraria.

Elementi che rendono oggetto di contestazione il contratto a progetto:
- mancanza di forma scritta;
- indicazione dell’attività svolta dal collaboratore non riconducibile ad un progetto: a tal proposito la circolare riporta un elenco di attività indicative, ma non tassative, per le quali è difficilmente dimostrabile l’esistenza del progetto: segretarie, terminaliste, addetti alle pulizie, autisti, autotrasportatori, baristi, camerieri, estetiste, muratori, parrucchieri; a parere di chi scrive nella categoria delle segretarie e terminaliste sono da includere le mansioni d’ufficio in genere svolte da addetti all’help-desk, call center, amministrativi, elaborazione dati;
- esistenza di contratti scritti che prevedono il rinnovo automatico (ad esempio durata annuale con rinnovo di un anno in anno se non intercorre disdetta scritta da una delle parti contraenti).

Proroghe e rinnovi:
La circolare precisa che proroghe e rinnovi in presenza dello stesso contratto possono costituire un significativo elemento per contrassegnare il contratto a progetto come contratto di lavoro subordinato.
A tal proposito è consigliabile utilizzare lo strumento della proroga solo ed esclusivamente nei casi in cui non è stato possibile terminare il progetto iniziale nei tempi stimati per la sopravvenienza di circostanze impreviste e solo per il tempo strettamente necessario; due o più proroghe sono sempre ad alto rischio e, alla luce di questa circolare, da evitare rigorosamente.

A tal proposito si ricorda che dallo scorso gennaio 2007, vige l’obbligo di comunicare al Centro per l’Impiego l’instaurazione dei contratti a progetto e relative proroghe; con questo nuovo adempimento diventa, quindi, molto più facile per gli organi ispettivi monitorare l’utilizzo da parte delle aziende di tali contratti.

Inoltre in caso di contestazione del contratto a progetto, il rapporto di lavoro verrà considerato di natura subordinata sin dalla sua origine con relativa richiesta di versamento delle differenze contributive, retributive e sanzioni, fatto naturalmente salvo il diritto di presentare ricorso nelle sedi competenti.
La segreteria dell'Unione e la struttura di servizio Consorservice sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Legge 17 ottobre 2007 n. 188 - Nuove regole in materia di dimissioni volontarie del lavoratore

Come è noto, la legge legge 17 ottobre 2007, n. 188: "Nuove regole in materia di dimissioni volontarie del lavoratore" e il decreto interministeriale 21 gennaio 2008 con relativa circolare Ministero del lavoro del 4 marzo 2008, ha introdotto nell’ordinamento giuslavoristico nuove regole per la risoluzione del rapporto di lavoro a fronte di dimissioni volontarie del lavoratore, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile.

La legge però è stata inattiva fino ad oggi perché la sua operatività era strettamente legata ad ulteriori atti amministrativi che dovevano individuare le modalità tecniche-operative per renderla applicabile.

In sintesi si tratta di una normativa che, per contrastare il fenomeno illegale delle cd. “dimissioni in bianco”, firmate dal lavoratore all’atto della sua assunzione, introduce un percorso obbligato nel quale le dimissioni date volontariamente siano certe nella data (attuale), nel modulo e nella sottoscrizione.

Con la circolare del Ministero del Lavoro si attiva definitivamente l’operatività della normativa in segnalazione che, dal 5 marzo 2008, è obbligatoria.

Prima di esaminare brevemente i punti principali della legge, è necessario sottolineare che sono in corso approfondimenti tecnici con il dicastero competente, perché nell’emanazione delle istruzioni operative è opinione fondata e diffusa tra le parti sociali, che si sia andati oltre rispetto alla volontà del Legislatore.

Conseguentemente è in corso una riflessione sulla opportunità e la praticabilità di iniziative finalizzate a ricondurre la disciplina nell’alveo fissato dal legislatore.
Nelle more è tuttavia doveroso che i datori di lavoro siano informati sulla disciplina entrata in vigore e che di seguito si riassume.
I destinatari sono:
1. tutti i lavoratori di tipo subordinato indipendentemente dalla qualifica, dalla durata, dalla tipologia;
2. tutti i lavoratori autonomi quali:
- cocopro;
- collaborazione occasionale;
- associazione in partecipazione (cc. 2549)
- ai rapporti di contratto d’opera (cc. 2222) quest’ultimo caso non previsto dalla legge, ma introdotto dalla circolare del Ministero ed in fase di contestazione.
Per quanto riguarda i soci lavoratori le nuove regole valgono anche per loro nel momento in cui instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro delle tipologie sopra elencate.

La normativa non opera nessuna distinzione per quanto riguarda la natura del datore di lavoro, quindi la stessa opera per la pubblica amministrazione, per il privato in caso di lavoro domestico, per le fondazioni, per le associazioni, per le onlus, per i partiti, etc.

Il mancato uso delle nuove regole presuppone la nullità delle dimissioni.

Le stesse devono essere presentate su un apposito modulo reso disponibile gratuitamente presso le DPL, gli uffici comunali, i centri per l’impiego, etc.. Tale modulo viene, attraverso il sistema informatico della PA, protocollato e identificato con l’attribuzione di un codice unico.
Al lavoratore viene consegnata una ricevuta con i dati dichiarati che permette la non contraffabilità. A partire dal rilascio della ricevuta decorre il termine di validità delle dimissioni - 15 giorni -, entro il quale la ricevuta deve essere consegnata al datore di lavoro, pena l’inefficacia delle stesse. Quindi la volontà del lavoratore di recedere dal rapporto in corso viene convalidata, asseverata e resa efficace solo attraverso le procedura descritta.

Ricordiamo che le dimissioni costituiscono atto unilaterale recettizio e che una volta consegnate al datore di lavoro, questi non è tenuto ad accettare il ripensamento.

Sono esclusi dalla normativa:
· i lavoratori marittimi (rapporto di lavoro regolato da leggi speciali);
· gli amministratori di società.
Si ricorda, infine, che la nuova disciplina non si applica agli accordi di risoluzione consensuale bilaterali, che restano disciplinati dalle norme generali in materia di contratti che prevedono la libera manifestazione del consenso, ai casi di recesso unilaterale del lavoratore durante il periodo di prova, ed ai casi di c.d. “dimissioni per giusta causa”, in quanto essi sono assimilati, per quanto riguarda la disciplina, al licenziamento.

mercoledì 12 marzo 2008

DECRETI SULL'IMPRESA SOCIALE

Il 24 gennaio 2008 i Ministeri della Solidarietà Sociale e dello Sviluppo Economico hanno emanato i decreti attuativi che integrano le norme relative all'impresa sociale.
I quattro decreti completano le disposizioni della legge n.118 del 13 giugno 2005 ("Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale"), già sviluppata con il decreto legislativo n.155 del 24 marzo 2006, rendendole effettive ed applicabili.
Il pacchetto di provvedimenti concerne nello specifico:
  • Decreto interministeriale relativo alla definizione degli atti da depositare e procedure per l'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle Imprese da parte delle organizzazioni che intendano assumere la qualifica di impresa sociale.

  • Decreto interministeriale relativo alla definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del 70% nel rapporto tra ricavi prodotti da attività di utilità sociale e ricavi complessivi dell'organizzazione.

  • Decreto ministeriale relativo alla previsione di linee guuida relative a forma e contenuto del bilancio sociale previsto come obbligatorio per le imprese sociali dall'art. 10, comma 2 del D.lgs. 155/06.

  • Decreto ministeriale relativo alla previsione di linee guida relative a trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda.

IL BILANCIO SOCIALE

Il decreto, forse più atteso, è quello che definisce le linee guida per la redazione del bilancio sociale, prevista come obbligatoria per le imprese sociali dall'art. 10, comma 2 del D.lgs. 155/06. Il bilancio sociale deve contenere le informazioni previste da uno schema predisposto, sentita l'agenzia per le Onlus. In particolare è prevista una introduzione sulla metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale e 5 sezioni contenenti: le informazioni generali sull'ente e sugli amministratori; sulla struttura, il governo e l'amministrazione dell'ente, anche in relazione alla costruzione di una mappa degli stakeolder; sugli obiettivi e le attività posti in essere; sull'esame della situazione finanziaria. E' poi prevista l'interessante possibilità di aggiungere ulteriori informazioni opzionali in relazione a modalità partecipate di redazione del bilancio sociale, che prevedano l'esplicito coivolgimento dei beneficiari diretti e indiretti, quando ciò sia consentito dalla natura delle attività svolte e dalla tipologia dei beneficiari. Il bilancio sociale deve essere approvato dai competenti organi sociali, in base alle previsioni statutarie, congiuntamente al bilancio di esercizio e depositato per via telematica presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione. L'impresa sociale dovrà, inoltre, dare ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione.