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sabato 15 marzo 2008

Contratti a progetto (CO.CO.PRO.)

Con Circolare n° 4 del 29 gennaio 2008 il Ministero del Lavoro ha fornito le linee guida agli ispettori per la corretta valutazioni di tali contratti atipici, ed in particolar modo per la verifica dei contratti di lavoro a progetto e previsamente:

Le corrette modalita’ di gestione di un contratto a progetto:
- esistenza di un progetto, programma di lavoro o fase di esso;
- la prestazione resa dal collaboratore deve essere di natura autonoma in quanto finalizzata al raggiungimento di un risultato;
- forma scritta: si sottolinea che in mancanza di contratto scritto l’ispettore è legittimato a considerare il contratto di natura subordinata rinviando alla sede giudiziaria l’eventualità per il datore di lavoro di fornire prova contraria.

Elementi che rendono oggetto di contestazione il contratto a progetto:
- mancanza di forma scritta;
- indicazione dell’attività svolta dal collaboratore non riconducibile ad un progetto: a tal proposito la circolare riporta un elenco di attività indicative, ma non tassative, per le quali è difficilmente dimostrabile l’esistenza del progetto: segretarie, terminaliste, addetti alle pulizie, autisti, autotrasportatori, baristi, camerieri, estetiste, muratori, parrucchieri; a parere di chi scrive nella categoria delle segretarie e terminaliste sono da includere le mansioni d’ufficio in genere svolte da addetti all’help-desk, call center, amministrativi, elaborazione dati;
- esistenza di contratti scritti che prevedono il rinnovo automatico (ad esempio durata annuale con rinnovo di un anno in anno se non intercorre disdetta scritta da una delle parti contraenti).

Proroghe e rinnovi:
La circolare precisa che proroghe e rinnovi in presenza dello stesso contratto possono costituire un significativo elemento per contrassegnare il contratto a progetto come contratto di lavoro subordinato.
A tal proposito è consigliabile utilizzare lo strumento della proroga solo ed esclusivamente nei casi in cui non è stato possibile terminare il progetto iniziale nei tempi stimati per la sopravvenienza di circostanze impreviste e solo per il tempo strettamente necessario; due o più proroghe sono sempre ad alto rischio e, alla luce di questa circolare, da evitare rigorosamente.

A tal proposito si ricorda che dallo scorso gennaio 2007, vige l’obbligo di comunicare al Centro per l’Impiego l’instaurazione dei contratti a progetto e relative proroghe; con questo nuovo adempimento diventa, quindi, molto più facile per gli organi ispettivi monitorare l’utilizzo da parte delle aziende di tali contratti.

Inoltre in caso di contestazione del contratto a progetto, il rapporto di lavoro verrà considerato di natura subordinata sin dalla sua origine con relativa richiesta di versamento delle differenze contributive, retributive e sanzioni, fatto naturalmente salvo il diritto di presentare ricorso nelle sedi competenti.
La segreteria dell'Unione e la struttura di servizio Consorservice sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Convocato per il 17 marzo 2008 l'Osservatorio Provinciale per il lavoro cooperativo

E' stato convocato per il 17 marzo 2008 alle ore 11,00 presso la D.P.L. Pescara – Via Tiburtina Valeria, 54/1 l'Osservatorio Provinciale per lavoro cooperativo.
Dell'Osservatorio fanno parte DI NICOLA Gianfranco (I.N.P.S.), CORBO Angelo (I.N.A.I.L.), TERENZI Antonio (C.G.I.L.), SABATINI Antonio (C.I.S.L.), TORITTO Rosa (U.I.L.), SALVATORE Carlo (Legacoop), LAUDUCCI Bruno (A.G.C.I.) oltre alla nostra segretaria provinciale DI GIOVANNI Franca per Confcooperative.
L'Osservatorio ha come scopo il monitorare l'applicazione delle normative sul lavoro nelle cooperative, con particolare riferimento ai Regolamenti per i soci lavoratori.

Legge 17 ottobre 2007 n. 188 - Nuove regole in materia di dimissioni volontarie del lavoratore

Come è noto, la legge legge 17 ottobre 2007, n. 188: "Nuove regole in materia di dimissioni volontarie del lavoratore" e il decreto interministeriale 21 gennaio 2008 con relativa circolare Ministero del lavoro del 4 marzo 2008, ha introdotto nell’ordinamento giuslavoristico nuove regole per la risoluzione del rapporto di lavoro a fronte di dimissioni volontarie del lavoratore, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile.

La legge però è stata inattiva fino ad oggi perché la sua operatività era strettamente legata ad ulteriori atti amministrativi che dovevano individuare le modalità tecniche-operative per renderla applicabile.

In sintesi si tratta di una normativa che, per contrastare il fenomeno illegale delle cd. “dimissioni in bianco”, firmate dal lavoratore all’atto della sua assunzione, introduce un percorso obbligato nel quale le dimissioni date volontariamente siano certe nella data (attuale), nel modulo e nella sottoscrizione.

Con la circolare del Ministero del Lavoro si attiva definitivamente l’operatività della normativa in segnalazione che, dal 5 marzo 2008, è obbligatoria.

Prima di esaminare brevemente i punti principali della legge, è necessario sottolineare che sono in corso approfondimenti tecnici con il dicastero competente, perché nell’emanazione delle istruzioni operative è opinione fondata e diffusa tra le parti sociali, che si sia andati oltre rispetto alla volontà del Legislatore.

Conseguentemente è in corso una riflessione sulla opportunità e la praticabilità di iniziative finalizzate a ricondurre la disciplina nell’alveo fissato dal legislatore.
Nelle more è tuttavia doveroso che i datori di lavoro siano informati sulla disciplina entrata in vigore e che di seguito si riassume.
I destinatari sono:
1. tutti i lavoratori di tipo subordinato indipendentemente dalla qualifica, dalla durata, dalla tipologia;
2. tutti i lavoratori autonomi quali:
- cocopro;
- collaborazione occasionale;
- associazione in partecipazione (cc. 2549)
- ai rapporti di contratto d’opera (cc. 2222) quest’ultimo caso non previsto dalla legge, ma introdotto dalla circolare del Ministero ed in fase di contestazione.
Per quanto riguarda i soci lavoratori le nuove regole valgono anche per loro nel momento in cui instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro delle tipologie sopra elencate.

La normativa non opera nessuna distinzione per quanto riguarda la natura del datore di lavoro, quindi la stessa opera per la pubblica amministrazione, per il privato in caso di lavoro domestico, per le fondazioni, per le associazioni, per le onlus, per i partiti, etc.

Il mancato uso delle nuove regole presuppone la nullità delle dimissioni.

Le stesse devono essere presentate su un apposito modulo reso disponibile gratuitamente presso le DPL, gli uffici comunali, i centri per l’impiego, etc.. Tale modulo viene, attraverso il sistema informatico della PA, protocollato e identificato con l’attribuzione di un codice unico.
Al lavoratore viene consegnata una ricevuta con i dati dichiarati che permette la non contraffabilità. A partire dal rilascio della ricevuta decorre il termine di validità delle dimissioni - 15 giorni -, entro il quale la ricevuta deve essere consegnata al datore di lavoro, pena l’inefficacia delle stesse. Quindi la volontà del lavoratore di recedere dal rapporto in corso viene convalidata, asseverata e resa efficace solo attraverso le procedura descritta.

Ricordiamo che le dimissioni costituiscono atto unilaterale recettizio e che una volta consegnate al datore di lavoro, questi non è tenuto ad accettare il ripensamento.

Sono esclusi dalla normativa:
· i lavoratori marittimi (rapporto di lavoro regolato da leggi speciali);
· gli amministratori di società.
Si ricorda, infine, che la nuova disciplina non si applica agli accordi di risoluzione consensuale bilaterali, che restano disciplinati dalle norme generali in materia di contratti che prevedono la libera manifestazione del consenso, ai casi di recesso unilaterale del lavoratore durante il periodo di prova, ed ai casi di c.d. “dimissioni per giusta causa”, in quanto essi sono assimilati, per quanto riguarda la disciplina, al licenziamento.