Le "disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" investono notevolmente alcune procedure relative alle cooperative e ai consorzi agrari.
L'impatto su prassi da tempo consolidate nelle cooperative è importante e lo si intuisce subito dal primo comma dell'art. 10 del Ddl: tali società non sono tutte quelle "a capitale variabile con scopo mutualistico" (art. 2511 C.c.), ma, per fregiarsi della qualifica, devono essere iscritte nell'albo delle cooperative citato dall'art. 2512 e costituito a seguito della previsione dell'art. 223-sexiesdecies (che prevede una particolare sezione anche per le cooperative "diverse da quelle a mutualità prevalente").
In tal modo l'articolo del codice civile con cui inizia la trattazione del settore viene considerevolmente "rimpolpato".
Salvo che l'iscrizione ora è automatica, per le nuove costituite, in quanto, la presentazione della comunicazione unica per la nascita di un'impresa - e le cooperative sono tali - determina automaticamente anche l'iscrizione nell'Albo.
Anzi, sarà l'ufficio del registro delle imprese ad assolvere al vincolo di trasmettere tempestivamente detta comunicazione unica, ma anche di fare da trait d'union della notizia della cancellazione dal registro della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra società (praticamente trattasi di "trasformazione eterogenea").
Ciò ai fini della cancellazione dall'Albo.
Ma tali società mutualistiche non sono del tutto sgravate dagli obblighi periodici: infatti sono tenute a comunicare ogni anno "le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo", sempre mediante gli strumenti informatici già previsti nel succitato articolo delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Se, tuttavia, prima le cooperative erano tenute ad inviare i bilanci, bisogna ora intendersi per cosa si intende per notizie di bilancio.
In quanto la norma fa riferimento ai criteri per la definizione della prevalenza, praticamente basati sui confronti di costi e ricavi (vedasi art. 2513 C.c.) si potrebbe presumere che gli amministratori e i sindaci dovranno attestare il mantenimento o la negazione dei parametri che consentono la qualifica della "prevalenza".
Qualora, poi, la cooperativa non possa più esibire la qualifica di "a mutualità prevalente", in quanto ha sforato i succitati parametri di bilancio di cui all'art. 2513 C.c., in tal caso l'obbligo a) di sentire il parere del revisore esterno (ove presente) e b) degli amministratori di redigere un apposito bilancio - valutato senza rilievi da parte di una società di revisione - da notificare entro 60 giorni al M.a.p. per soppesare esattamente la consistenza dell'attivo patrimoniale da destinare alle riserve indivisibili viene a cadere, a meno che la cooperativa non abbia provveduto a:
1) cancellare dal proprio statuto i tre divieti e l'obbligo previsti dall'art. 2514 C.c., che individua i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente;
2) emettere strumenti finanziari.
Se perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente la società dovrà comunicarlo sollecitamente con i sunnominati strumenti informatici.
Alla stessa procedura dovrà attenersi la società qualora, nell'anno successivo alla perdita della qualifica, riesca a rientrare nei parametri vincolanti per la definizione della prevalenza.
In tali casi l'amministrazione, che gestisce l'Albo, provvederà alle modifiche del caso (spostamento della sezione, da quella a mutualità prevalente all'altra e viceversa).
Se le cooperative non assolveranno alla precedente citata comunicazione "semplificata" e a quest'ultima incorreranno nella sanzione amministrativa di "sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali".
Penso che il passaggio meriti quantomeno un'esplicitazione! Il Ddl prevede poi che le società cooperative a mutualità prevalente non sono più tenute ad indicare negli atti e nella corrispondenza la loro iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo.
Questa previgente comunicazione aveva lo scopo di avvisare i terzi in rapporti con una cooperativa della sua situazione sotto questo profilo; ora la notizia viene cancellata.
Nelle norme volte a regolare e sveltire la liquidazione coatta amministrativa viene inserita la regola che la vidimazione preventiva del registro (tenuto dal curatore) di cui all'art. 38 della "legge fallimentare" venga effettuata in forma semplificata dalla Cciaa competente per territorio.
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